COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 235/05-cr. Reclamo della A.S Filettole Calcio avverso dec. Del G.S provinciale di Lucca . Squalifica Gherardi marco fino al 08.06.2006 . (C.U 46 del 09.06.2005 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
235/05-cr. Reclamo della A.S Filettole Calcio avverso dec. Del G.S provinciale di Lucca . Squalifica Gherardi marco fino al 08.06.2006 . (C.U 46 del 09.06.2005 )
Con atto del 17.06.2005 , la societa’ Filettole ha inteso impugnare il provvedimento in oggetto indicato , assunto in primo grado dal G.S provinciale di Lucca in merito a fatti occorsi in occasione della gara Alta Versilia – Filettole del 04.06.2005.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente della societa’ malgrado squalificato.
Con il C.U 46 del 09.06.2005 , il sig. Giovanetti Riccardo, presidente della societa’ Filettole veniva squalificato fino al 08.09.2005
Giova a questo proposito ricordare che il presidente squalificato puo’ firmare un reclamo solo per se stesso e non per conto della societa’ e dei suoi tesserati essendo il provvedimento “ una inibizione temporanea a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la societa’ nell’ambito federale….” (art. 14 comma 1 lettera e).
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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