COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 234/05-gl. Gara Tirrenia vs Corea A.S. 90 (1-2) del 4/6/05. Campionato di III categoria. In C.U. Provinciale di Livorno n.45 del 8/6/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 234/05-gl. Gara Tirrenia vs Corea A.S. 90 (1-2) del 4/6/05. Campionato di III categoria. In C.U. Provinciale di Livorno n.45 del 8/6/05. Reclamo della società Corea A.S. 90 avverso la squalifica fino al 4/4/06 del calciatore Lecchini Michele il quale “ Dissentendo da una decisione del D.G. scagliava il pallone da una distanza di circa due metri colpendolo all’altezza dello stomaco, senza danni”. La reclamante sostiene la involontarietà del fatto e chiede una congrua riduzione della sanzione a carico del proprio tesserato. Il D.G., nel supplemento di rapporto, sottolinea la non intenzionalità dannosa del gesto del calciatore. La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue. Al fine di porre il Giudicante nelle migliori condizioni per decidere secondo un criterio di giustizia reale, occorre che la descrizione dei fatti venga esplicitata in modo dettagliato ed il più possibile aderente allo svolgimento degli stessi. Nel caso di specie, siamo invece di fronte ad una palese contraddizione in termini; infatti, dalla lettura del rapporto di gara si evince che un calciatore “scaglia il pallone” verso l’arbitro, da una distanza di due metri, colpisce lo stesso all’altezza dello stomaco salvo poi, successivamente apprendere che il gesto è stato posto in essere “senza violenza”. Non solo, ma nel supplemento arbitrale, si apprende inoltre che il gesto non aveva certamente intenzione di procurare alcun danno fisico all’arbitro. Il Collegio, esaminando la terminologia usata, non può non rilevare una palese contraddizione fra il gesto di “scagliare”, la distanza di “circa due metri”, il fatto di avere colpito l’arbitro “all’altezza dello stomaco”, con l’effetto procurato allo stesso, ovvero il non avere causato alcun danno. Non solo, ma nel supplemento di rapporto l’arbitro scagiona il calciatore anche dal punto di vista del movente: “non aveva certamente intenzione di procurarmi alcun danno fisico”. Ora, delle due l’una: o il gesto deve essere individuato come atto di violenza, allora appare idoneo usare il termine “scagliare”, oppure si tratta di un calcio al pallone nella direzione dell’arbitro e quindi ci troviamo di fronte ad un gesto fortemente irriguardoso, che pone in essere una condotta censurabile oltre la semplice mancanza di rispetto, in quanto si qualifica come gesto potenzialmente idoneo a produrre un effetto dannoso. In altre parole, il rapporto arbitrale non chiarisce con certezza la portata del fatto, ponendo il Giudicante nelle condizioni peggiori per potere esprimere un verdetto equo rispetto all’accadimento. La C.D. ritiene la seconda ipotesi la più plausibile, assecondata dal contenuto del reclamo: il pallone è stato calciato dal Lecchini verso l’arbitro. Tale affermazione non è stata contestata dall’arbitro nel supplemento di rapporto, pertanto deve ritenersi veritiera. Da quanto esposto pertanto la C.D. ritiene che il comportamento del Lecchini debba essere censurato con forza, in quanto rientra tra i gesti irriguardosi gravissimi e potenzialmente idonei a creare uno stato patologico, con possibilità di fomentare ulteriori atti di violenza in campo e quindi deve essere adeguatamente sanzionato. Tuttavia la portata della sanzione deve essere correlazionata al fatto ascritto e quindi ridotta rispetto all’originaria, come da dispositivo. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Corea A.S. 90, riduce la squalifica del calciatore Lecchini Michele dal 4/4/06 all’ 8/12/05. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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