COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL RIGONE = PONTEVECCHIO DISPUTATA IL 14.05.2005 A BASTIA UMBRA – FINALE PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°91 DEL C.R.U. DEL GIORNO 18.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per la squalifica del calciatore Arcioni Paolo per 3 gare.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL RIGONE = PONTEVECCHIO DISPUTATA IL 14.05.2005 A BASTIA UMBRA – FINALE PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°91 DEL C.R.U. DEL GIORNO 18.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per la squalifica del calciatore Arcioni Paolo per 3 gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.05.2005, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la riduzione della sanzione sopra riportata. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA Le puntuali affermazioni dell’assistente di gara, non consentono di ritenere fondata la tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale il proprio calciatore Arcioni non tirava un pugno vero e proprio all’avversario, bensì lo colpiva nel tentativo di liberarsi e/o ripararsi dall’aggressione dell’avversario. In realtà il calciatore del Castel Rigone dava le spalle all’Arcioni, l’assistente è stato certo nell’affermare la meccanica del colpo portato alla nuca dell’avversario e la sua volontarietà . Per quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata alla duplice infrazione commessa dall’Arcioni. P.Q.M. D E L I B E R A di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Pontevecchio, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. - ORDINA VENGA INCAMERATA LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it