COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: Mastroianni Fabio, calciatore Soc. A.S. Ospedalicchio Associazione Sportiva Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore. incolpati: – il primo per la violazione di cui all’art. 1 e 3, del Codice di G.S. – il secondo per la violazione di cui all’art. 2 comma 3 del C. di G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: Mastroianni Fabio, calciatore Soc. A.S. Ospedalicchio Associazione Sportiva Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore. incolpati: - il primo per la violazione di cui all’art. 1 e 3, del Codice di G.S. - il secondo per la violazione di cui all’art. 2 comma 3 del C. di G.S. ha pronunciato, nella seduta del 07.07.2005, la seguente decisione : fatto Con atto del 03.06.2005 il Presidente del C.R.U., Dott. Luigi Repace, deferiva a questa Commissione i Sig.ri Matroianni Fabio, calciatore dell’Associazione Sportiva Ospedalicchio, e la società A..S. Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte in epigrafe. Il Deferimento consegue alla comunicazione mediante la quale il Presidente del C.R.U. dell’A.I.A. riferiva che nel corso della trasmissione televisiva T.E.F. del 22.05.05 il Mastroianni era intervenuto telefonicamente dichiarando ”che la terna arbitrale era stata mandata di proposito prevenuta nei confronti della società Ospedalicchio e che l’arbitro e gli assistenti erano stati designati volutamente per penalizzare la medesima società. Dichiarava, altresì che gli stessi erano degli incapaci”. A seguito di rituale convocazione delle parti venivano sentiti gli incolpati. Il Mastroianni negava l’addebito, limitandosi a confermare di aver riferito solo che “gli arbitri erano degli incapaci”; il Presidente Burchielli riferiva invece di non ricordare le parole pronunciate dal calciatore, precisando comunque di non aver fatto in tempo ad interrompere dato l’andamento della trasmissione. Nella seduta del 21.06.2005, questa Commissione disponeva l’acquisizione della casetta televisiva relativa alla trasmissione in questione, che tuttavia non veniva consegnata dal C.R.U. dell’A.I.A.. Ciò premesso, sulla base di quanto emerso, la Commissione rileva di concludere affermando la responsabilità degli incolpati. Infatti, pur non risultando provate le dichiarazioni del calciatore Mastroianni in ordine al fatto che la terna arbitrale sarebbe stata mandata di proposito prevenuta nei confronti della società Ospedalicchio al fine di penalizzarla, è tuttavia emerso con certezza, per stessa ammissione del suddetto calciatore, che quest’ultimo ha comunque pubblicamente dichiarato “che gli arbitri erano degli incapaci”, con ciò evidentemente violando i principi di lealtà e correttezza ed esprimendo rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell’ambito Federale. Da ciò consegue la responsabilità anche della società, di natura oggettiva, nonostante la sanzione debba essere contenuta nel minimo, considerato che il Presidente dell’Ospedalicchio, presente alla trasmissione televisiva, dato l’andamento della trasmissione stessa, si è trovato pressoché nell’impossibilità di interrompere le dichiarazioni del calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, visti gli artt. 13 e 14 del C.d.S., dispone di comminare la sanzione dell’ammonizione a carico della società Ospedalicchio, nonché la sanzione della squalifica fino al 30.09.2005 nei confronti del calciatore Mastroianni Fabio.
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