COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELLA P.G.S. VIGOR S.M.A..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELLA P.G.S. VIGOR S.M.A.. 1. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE • visti gli atti del procedimento; • verificato che il signor Alessandro Doria risulta effettivamente essere componente, in qualità di Consigliere del Direttivo, della A.S.D.C. Vigor Pollenza a far data dal 29 giugno 2004, come da documentazione acquisita dalla Segreteria del Comitato Regionale Marche; • che il deferimento in effetti risulta essere stato notificato allo stesso Alessandro Doria presso la P.G.S. VIGOR S.M.A. c/o Ivano MACELLARI, via Foscolo n. 102, CIVITANOVA MARCHE, con raccomandata inviata dalla Procura in data 16 maggio 2005, quando il signor Alessandro Doria non faceva più parte di tale Società (che peraltro non risultava più esistente in quanto si era fusa con l’A.S.D.C. Vigor Pollenza); • che l’art. 37, comma 4, del C.G.S. prevede che le notificazioni debbano essere fatte ai dirigenti presso la sede sociale e agli altri soggetti nel domicilio risultanti dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale o eletto; • che pertanto, alla luce di tutto ciò, la notifica del deferimento al signor Alessandro Doria da parte della Procura Federale non risulta essere stata eseguita secondo le previsioni dell’art. 37 sopra richiamato, con relativa conseguente nullità anche di tutti gli atti successivi; P.Q.M. dichiara la nullità della notifica dell’atto di deferimento e conseguentemente rimette gli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it