COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 29/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TABONI MIRCO; DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZENOBI FILIPPO E DELL’U.S. MAIOR; DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CERIONI DIEGO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 29/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TABONI MIRCO; DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZENOBI FILIPPO E DELL’U.S. MAIOR; DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CERIONI DIEGO. La COMMISSIONE DISCIPLINARE del Comitato Regionale Marche, esaminati: - le argomentazioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le difese dei tesserati espresse in sede di dibattimento, nonché le rispettive richieste; - il disposto dell'art. 27, 2° comma, dello Statuto della F.I.G.C.; riuniti i procedimenti in epigrafe per connessione oggettiva; valutato che: - la norma indicata come violata dalla Procura Federale, art. 27, 2° comma, dello Statuto Federale della F.I.G.C., disciplina la cosiddetta "clausola compromissoria", la cui ratio va individuata nella necessità per la Federazione di essere sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze in modo che le proprie decisioni siano rispettate dai tesserati, cui è vietato - salvo richiesta di autorizzazione e concessione della stessa - adire a mezzo di una iniziativa personale le vie giudiziarie ordinarie onde evitare il pericolo di un conflitto tra le decisioni dell'Autorità Statale ed i provvedimenti generali e/o le decisioni particolari della Federazione; - la “clausola compromissoria”, che, ovviamente, non può vietare o comprimere il diritto primario di ogni cittadino di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, stabilisce l'applicazione di una sanzione per coloro che decidono di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a farlo: ciò al fine di stabilire che i tesserati sono tenuti al rispetto dei provvedimenti generali e delle decisioni particolari emesse dalla Federazione con possibilità di applicazione di sanzioni che possono giungere anche alla radiazione nei confronti di coloro che vengono meno a tale obbligo; - è stato già chiarito in materia che i comportamenti sanzionabili sono quelli che costituiscono al contempo sia un atto volontario del tesserato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria senza aver richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione, sia un atto che comporta il pericolo di dar vita ad una decisione del Giudice Ordinario che si ponga in contrasto o si possa porre in contrasto con un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione; - pertanto nel valutare se il tesserato deferito abbia o meno violato la norma in oggetto si deve verificare, premesso che ci si trova di fronte ad una ipotesi in cui l'interessato non ha ottenuto la deroga prevista dalla norma, avendo omesso di chiederla, da un lato, se l'interessato è volontariamente ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e, dall'altro, se esiste la possibilità che la decisione che verrà emessa dal Giudice Ordinario sia in conflitto con i provvedimenti generali e/o con le decisioni particolari della Federazione; - in merito a quest’ultimo aspetto, questa Commissione ritiene necessario ricorrere alla interpretazione della Corte Federale della F.I.G.C. ai sensi dell'art. 22 del Codice di giustizia sportiva, per i seguenti profili interpretativi: a) se la norma in questione, art. 27, 2° comma, dello Statuto Federale della F.I.G.C., debba essere interpretata ricomprendendo nella possibilità di sussistenza del conflitto tra la eventuale decisione del Giudice Ordinario e quella già emessa dalla Federazione, preventivamente ogni caso in cui il tesserato si rivolga all’Autorità Giudiziaria Ordinaria senza aver ottenuto la deroga e quindi a prescindere dal fatto che il conflitto materialmente si configurerà o meno o se l'interpretazione vada data indicando come sanzionabili solo i casi in cui il conflitto si sia effettivamente verificato; b) se, nell’ipotesi che debba essere ritenuta valida la prima ipotesi di cui al punto a) la possibilità del conflitto vada ravvisata in tutti i casi avvenuti in occasione di un incontro di calcio e quindi sottoposti al giudizio della Federazione attraverso il direttore di gara prima e gli Organi Disciplinari poi, sia che gli stessi siano stati individuati dal direttore di gara e sanzionati o non sanzionati dallo stesso o dal Giudice Sportivo, sia che gli stessi siano avvenuti senza che il direttore di gara se ne avvedesse e quindi siano sfuggiti al controllo degli Organi della Federazione che, pertanto, in merito non ha assunto alcuna decisione. Le ipotesi che questa Commissione è chiamata a decidere infatti riguardano il presunto ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria messo in atto da alcuni tesserati senza aver ottenuto e neanche richiesto la deroga in fattispecie diverse, in quanto in due casi ci si trova di fronte ad episodi rilevati dal direttore di gara e sanzionati dal Giudice Sportivo e quindi oggetto di una decisione particolare da parte della Federazione, mentre nel terzo caso ci si trova di fronte ad un episodio sfuggito al direttore di gara in merito al quale non esiste quindi una decisione particolare della Federazione. Nei casi sanzionati dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo, sembrerebbe a prima vista non sussistere la possibilità di un conflitto tra la eventuale, futura decisione del Giudice Ordinario e la decisione particolare emessa dalla Federazione che ha rilevato e sanzionato il comportamento messo in atto nei confronti dei deferiti, anche se, quantomeno a livello teorico, il conflitto potrebbe sempre formarsi, ad esempio, in caso di sentenza del Giudice Ordinario che stabilisse che l'episodio non è mai avvenuto o che il fatto è stato commesso da altro soggetto. Nel caso sfuggito al direttore di gara e quindi non sanzionato dal Giudice Sportivo, invece, sembrerebbe a prima vista non sussistere la possibilità del conflitto in mancanza di una decisione particolare della Federazione, tuttavia, poiché l'episodio in questione potrebbe essere stato visto dal direttore di gara e non sanzionato in quanto costituente normale azione di gioco, anche in questo caso, il conflitto risulterebbe poter sorgere nell’ipotesi che il Giudice Ordinario accerti che il fatto è avvenuto e si è concretizzato in un atto doloso estraneo all’azione di gioco o in un’azione di gioco, ma fallosa che avrebbe dovuto essere sanzionata dal direttore di gara. Conseguentemente, ritenendo necessaria l’interpretazione dell'art. 27, 2° comma, dello Statuto della F.I.G.C. da parte della Corte Federale alla luce delle motivazioni sopra esposte, ordina la sospensione dei procedimenti in epigrafe e chiede al Presidente Federale della F.I.G.C. l’instaurazione del procedimento di interpretazione univoca presso la Corte Federale dell’art. 27, 2° comma, dello Statuto della F.I.G.C. in ordine alle questioni sopra esposte. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra. ORDINANZA RECLAMO U.S. CANTIANESE avverso sanzioni merito gara Cantianese – Rio Salso, dell’8.1.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005. La Commissione Disciplinare, preso atto della relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. qui pervenuta in data 21 luglio u.s., fissa la riunione del 3 agosto 2005, che si terrà alle ore 19,30 presso la sede del Comitato Regionale Marche, in via Schiavoni, snc, ad Ancona, per la prosecuzione del procedimento.
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