COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE ILARI MAURIZIO E DELLA S. S. VICTORIA STRADA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°6 del 04/08/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE ILARI MAURIZIO E DELLA S. S. VICTORIA STRADA. Con provvedimento del 30 giugno 2005 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 39 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva: - il primo per avere preso parte alle gare: - Sforzacosta – V. Strada, del 16.4.2005; Lupem Calcio – V. Strada, del 22.1.2005; Real Macerata – V. Strada, del 19.2.2005; V. Strada – Il Punto Mogliano, del 27.2.2005; V. Strada – Borgo Mogliano, del 13.3.2005; Pollenza Calcio – V. Strada, del 26.3.2005; V. Strada - Amatori Corridonia, del 9.4.2005; Colbuccaro – V. Strada, del 30.4.2005; V. Strada – Lupem Calcio, del 25.9.2004; Cluentina – V. Strada, del 2.10.2004; V. Strada – Real Macerata, del 9.10.2004; Il Punto Mogliano – V. Strada, del 17.10.2004; V. Strada – Pollenza Calcio, del 23.10.2004; Abbadiense – V. Strada, del 6.11.2004; Borgo Mogliano – V. Strada, del 24.11.2004; V. Strada – Accademia Montefano, del 13.11.2004; Nuova Pausala – V. Strada, del 19.12.2004; Robur Macerata – V. Strada, del 4.12.2004; pur non essendo tesserato per la S.S. Victoria Strada; - la Società S.S. Victoria Strada a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti per avere schierato il ridetto calciatore in posizione irregolare per difetto di tesseramento nelle stesse gare. Con nota dell’11 luglio 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 28 luglio 2005, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti le parti deferite. La Società chiedeva il proscioglimento dai fatti addebitati per l’infondatezza dell’incolpazione, assumendo di non avere commesso alcuna violazione e di avere operato nel rispetto della normativa Federale, avendo inoltrato regolarmente, con raccomandata a.r., in data 11 settembre 2004, il tesseramento del calciatore Ilari al Comitato Regionale Marche. Ammetteva tuttavia di non avere verificato se lo stesso fosse stato, come da impegno assunto dalla sua precedente Società di appartenenza, inserito nelle liste di svincolo. Il calciatore Ilari, contestando gli addebiti, confermava quanto asserito dalla Società. Invitate a concludere, le parti chiedevano il proscioglimento dagli addebiti loro contestati. 1. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni delle parti; - ritenuta l’inammissibilità, a norma dell’art. 42, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, per tardività, del deferimento in epigrafe avverso l’esito delle gare sopra indicate, essendo stato proposto in data 30 giugno 2005 e quindi ben oltre il termine di giorni sette dallo svolgimento delle gare alle quali il ridetto calciatore Ilari ha preso parte; - ritenuto ammissibile il deferimento in esame relativamente alle violazioni contestate, perseguibili ai sensi dell’art. 42, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva; - esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è emersa la fondatezza delle violazioni contestate alla S.S. Victoria Strada ed al calciatore Ilari, il quale risulta avere preso parte alle gare suindicate in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso tesserato, nella stagione sportiva 2004/2005, a favore della società Cingoli Calcio, dopo essere stato trasferito a titolo temporaneo, nella stagione sportiva 2003/2004, alla S.S. Victoria Strada; - rilevato che, a prescindere da qualsivoglia valutazione di incidenza nel merito, non trova comunque riscontro, come da dichiarazione della Segreteria del Comitato Regionale Marche, l’asserita spedizione, da parte della Società allo stesso Comitato, della “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” del calciatore Ilari con plico dell’11 settembre 2004; - ritenute quindi integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore Ilari e della Società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto calciatore nelle diciotto gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; - ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione di cui all’art. 12, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara alla quale il calciatore ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; - visti gli artt. 8 e 12 del Codice di giustizia sportiva. 2. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare del calciatore Ilari Maurizio e della S.S. Victoria Strada, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: o squalifica per mesi sei al calciatore Ilari Maurizio; o penalizzazione di diciotto punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di € 900,00 (novecento/00) alla S.S. Victoria Strada. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva e direttamente alle parti interessate.
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