COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Procedimento Procura Federale a carico di: 1) Rizzo Gaetano (allenatore Pol. Calcio Sicilia), 2) Pol. Calcio Sicilia per violazione art. 27 comma 2 dello Statuto Federale e art. 1 e 2 comma 4 C.G.S. – Proc. n. 293/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Procedimento Procura Federale a carico di: 1) Rizzo Gaetano (allenatore Pol. Calcio Sicilia), 2) Pol. Calcio Sicilia per violazione art. 27 comma 2 dello Statuto Federale e art. 1 e 2 comma 4 C.G.S. – Proc. n. 293/A Il Procuratore Federale, esaminata l’istanza dell’Avv. Stefano Rizzi nella qualità di procuratore del Sig. Gaetano Rizzo, allenatore di base già tesserato per la Società A.S. Marsala 2000 ed attualmente tesserato per la Società Pol. Calcio Sicilia, con la quale ha formulato una richiesta di prelievo coattivo ex art. 26 del Regolamento della L.N.D. nei confronti della Società A.S. Marsala 2000: rilevato che, sulla base della suddetta documentazione, il Sig. Gaetano Rizzo in data 23.12.2004 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile di Palermo per ottenere l’ingiunzione alla A.S. Marsala 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 7.500,00 per la propria attività di allenamento ed addestramento prestata in favore di quest’ultima società per la quale era tesserato nella stagione sportiva 2003/2004; ritenuto che, il Sig. Gaetano Rizzo ha violato le disposizioni di cui all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., secondo cui tutte le Società e coloro che svolgono nell’ambito delle medesime, della F.I.G.C. e delle Leghe, qualsiasi attività di carattere agonistico hanno l’obbligo di osservare le norme federali, nonchè di impegnarsi “..... ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (art. 27, comma 2, della prima parte dello Statuto); considerato altresì che nel caso in esame non risulta concessa alcuna autorizzazione al Sig. Gaetano Rizzo ai sensi dell’art. 27, comma 4, del citato Statuto Federale; ritenuto che, i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C., ascrivibile al Sig. Gaetano Rizzo, allenatore di base attualmente tesserato per la Società Pol. Calcio Sicilia, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, alla Società Pol. Calcio Sicilia; ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il Sig. Rizzo Gaetano, allenatore della Società Pol. Calcio Sicilia; 2) la Società Pol. Calcio Sicilia per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 27 comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., per avere eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonchè della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lelatà, correttezza e probità sportiva come descritto nella parte motiva; la Società Pol. Calcio Sicilia, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato; Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Luglio 2005 con inizio alle ore 15.30. Sono presenti: il Sig. Rizzo Gaetano, assistito e difeso dall’Avv. Marco Sabato ed il Sig. Antonino Manno, presidente della Società Pol. Calcio Sicilia. La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Alessandro Avagliano. Il Presidente della Commissione Disciplinare letti i capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, dato atto che nei termini prescritti il Sig. Rizzo gaetano ha prodotto memorie difensive, ha raccolto le ulteriori dichiarazioni difensive delle parti deferite che, in buona sostenza, richiamano quanto sostenuto nella memoria difensiva, nonchè le conclusioni e richieste delle parti in causa, quà di seguito riportate: Procura Federale: “dichiarare la responsabilità dei soggetti, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Rizzo Gaetano la inibizione a tutti gli effetti per mesi sei; alla Sociatà Pol. Calcio Sicilia l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva; il Sig. Rizzo Gaetano: insistendo nella sua buona fede, ancorata nelle risultanze degli atti processuali che, a suo parere lo hanno indotto in errore, si rimette, avallato dal suo difensore che lo assite, alla “clemenza” di questa Commissione Disciplinare; il Sig. Manno Antonino: quale presidente della Società Pol. Calcio Sicilia insiste nella sua non conoscenza dei fatti oggetto dell’odierno giudizio, si rimette, comunque, alla clemenza di questa Commissione Disciplinare. ----°°°°---- Il deferimento in esame è legittimamente fondato perchè basato su prove documentali accertate le quali, come tali, non necessitano di ulteriori accertamenti istruttori; E’ fuor di dubbio che il Sig. Rizzo Gaetano, nell’ambito della cura dei suoi interessi, ha posto in essere iniziative giudiziarie, non consentite dall’ordinamento federale, essendo egli un tesserato, avendo adito la Magistratura Ordinaria, senza la necessaria autorizzazione, tra l’altro mai richiesta, come risulta da nota accertativa in atti. Non è conducente, ai fini dell’invocata non responsabilità, quanto sostenuto dall’interessato di avere agito in virtù di una certa autorizzazione espressa da autorità federale che non era il Consiglio Federale, il solo organo legittimato a concedere la necessaria autorizzazione; La elusione dell’obbligo in violazione del precetto previsto dall’art. 27 dello Statuto Federale, pone a carico dell’odierno deferito la conseguente responsabilità. Per quanto attiene la Società Pol. Calcio Sicilia, la invocata non conoscenza dei fatti non è esimente di quella responsabilità oggettiva di cui è chiamata a rispondere, risultando con certezza documentale, che il Rizzo Gaetano alla data del Dicembre 2004, sotto la quale ha avanzato ricorso per Decreto Ingiuntivo inanzi il Tribunale Civile di Palermo, era tesserato quale tecnico con la predetta Società Pol. Calcio Sicilia. Ciò posto, visto l’art. 27 dello Statuto Federale, gli artt. 1 e 2 comma 4, 13 e 14 del C.G.S.: DELIBERA: ritenere il Sig. Rizzo Gaetano e la Società Pol. Calcio Sicilia responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo al Sig. Rizzo Gaetano l’inibizione a tutti gli effetti (ex art. 14 lett. e) C.G.S.) per mesi 6 (sei); alla Società Pol. Calcio Sicilia l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); a titolo di responsabilità oggettiva. Il presente provvedimento si notifichi agli interessati, nonchè alla Procura Federale ed al Settore Tecnico della F.I.G.C. di Coverciano.
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