COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 15/9/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 11 PROMOZIONE GARA DEL 4/ 9/2005 SAN NICOLA SULMONA – PATERNO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 15/9/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA CALCIO A 11 PROMOZIONE
GARA DEL 4/ 9/2005 SAN NICOLA SULMONA - PATERNO
Il Giudice Sportivo
esaminato il reclamo della Società Pol. Paterno avverso l'esito della
gara in epigrafe, reclamo con il quale si denuncia che nel corso della
gara la Società San Nicola Sulmona aveva effettuato quattro sostituzio
ni e non anche tre come previsto dalle norme;
- rilevato che la Società Pol.Paterno non ha inviato copia del reclamo
alla controparte San Nicola Sulmona e, comunque non ha fornito la pro
va di tale invio;
- visto l'art. 29 comma 5 C.G.S.:
DELIBERA
a)inammissibile il reclamo;
b)conferma pertanto il risultato acquisito in campo:
San Nicola Sulmona 0 Paterno 0
c) di addebitare la tassa reclamo.
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