COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 15/9/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 11 PROMOZIONE GARA DEL 4/ 9/2005 SAN NICOLA SULMONA – PATERNO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 15/9/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 11 PROMOZIONE GARA DEL 4/ 9/2005 SAN NICOLA SULMONA - PATERNO Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo della Società Pol. Paterno avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si denuncia che nel corso della gara la Società San Nicola Sulmona aveva effettuato quattro sostituzio ni e non anche tre come previsto dalle norme; - rilevato che la Società Pol.Paterno non ha inviato copia del reclamo alla controparte San Nicola Sulmona e, comunque non ha fornito la pro va di tale invio; - visto l'art. 29 comma 5 C.G.S.: DELIBERA a)inammissibile il reclamo; b)conferma pertanto il risultato acquisito in campo: San Nicola Sulmona 0 Paterno 0 c) di addebitare la tassa reclamo.
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