COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. MONTESILAVANO CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA GUARDIAGRELE / MONTESILVANO CALCIO DISPUTATA IL 4/9/05 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. MONTESILAVANO CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA GUARDIAGRELE / MONTESILVANO CALCIO DISPUTATA IL 4/9/05 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Montesilvano Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Guardiagrele Calcio, omologata con delibera del G.S nel C.U. n.11 del 8/9/05, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Caramanico Stefano che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare con C.U. n.71 del 28/7/05. La società controinteressata non ha fatto pervenire deduzioni. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Caramanico Stefano, già tesserato per la Società Adriano Flacco G. T. nella precedente stagione sportiva, è stato squalificato per due gare con C.U. n.71 del 28/4/05. Dal momento che tale sanzione non è stata dallo stesso scontata in quanto la società di appartenenza non ha disputato gare di play-off o di play-out nella passata stagione, ne consegue che la partecipazione alla gara del 4/9/05 deve ritenersi irregolare con la ulteriore conseguenza che deve essere applicata alla Società Guardiagrele la punizione sportiva della perdita della gara nonché quella pecuniaria di euro 250,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Guardiagrele Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Guardiagrele 0 – Montesilvano 3, nonché l’ammenda di euro 250,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo in favore della Società Montesilvano.
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