COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 15 settembre 2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA DILETTANTI RECLAMO CASAPESENNA – GARA CASAPESENNA / PUTEOLANA S.r.l. DEL 7/9/2005
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 20 del 15 settembre 2005
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA DILETTANTI
RECLAMO CASAPESENNA – GARA CASAPESENNA / PUTEOLANA S.r.l. DEL 7/9/2005
Il G.S., visto il reclamo, rileva preliminarmente il mancato invio del preannunzio telegrafico entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello di svolgimento dell’incontro de quo; considerato che tale requisito formale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 CGS e modalità di svolgimento, disciplina sportiva pubblicata sul C.U. 13 del 24/08/05 pag. 249, risulta indispensabile per procedere all’esame del merito del gravame. Per tali motivi;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa alla società.
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