COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA GARA DEL 03/09/2005 RUDA – PRO ROMANS
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA
GARA DEL 03/09/2005 RUDA - PRO ROMANS
Il Giudice Sportivo Regionale,
- procedendo d'ufficio ai sensi dell'art. 24 , punto 5, lett.a) del C.G.S.;
- esaminati il rapporto dell'arbitro e gli atti ufficiali relativi alla gara RUDA-PRO ROMANS, valevole per la 1^ giornata del girone "I" della Coppa Italia Dilettanti 2005-2006, disputatasi a Ruda in data 03.09.2005 e conclusasi con il risultato di 0-2;
- vista la norma relativa all'impiego di calciatori "giovani" pubblicata sul C.U. n. 1 dd. 01.07.2005 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, punto 1.2.2., in base alla quale, nelle gare dell'attivita' ufficiale 2005/2006, le Societa' partecipanti ai Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' partecipanti - almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di eta':
- uno nato dall'1.1.1986 in poi;
- uno nato dall'1.1.1987 in poi;
- rilevato dai detti atti che la Societa' Pro Romans ha utilizzato, dall'inizio della citata gara fino al 20' del secondo tempo, i seguenti calciatori "giovani":
- TODESCATO Andrea, nato il 09.11.1987;
- STERA Emanuele, nato il 24.07.1986;
- accertato che la predetta Societa' Pro Romans, al 20' del secondo tempo ha sostituito il giocatore n. 11 STERA Emanuele, nato il 24.07.1986, con il giocatore n. 14 SECULIN Jody, nato il 10.09.1985, e che al 28' del secondo tempo ha sostituito il giocatore n. 10 DELLA NEGRA Cristian (nato il 15.09.1975) con il giocatore n. 13 FEDELE Gabriele, nato l'1.6.1986;
- rilevato che la menzionata Societa' Pro Romans ha disatteso quindi il sopraspecificato obbligo, poiche' dal 20' al 28' del secondo tempo (quindi per 8 minuti) la stessa ha utilizzato solamente il n. 2 TODESCATO Andrea (nato il 9.11.1987) e non anche un altro giocatore nato dall'1.1.1986;
- preso atto dal C.U. n.1 dd. 1.7.2005 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 3) che l'inosservanza della citata disposizione comporta la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione della norma di cui all' art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
P.Q.M.
Delibera:
1) a carico della Societa' Pro Romans la punizione sportiva della perdita della gara Ruda-Pro Romans con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
2) l'inibizione temporanea nei confronti del Sig. CELANTE Massimo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pro Romans, fino al 21 settembre 2005, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S.