COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005 Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Regione GARA DEL 04/09/2005 TERZO – TURRIACO CALCIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005 Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Regione GARA DEL 04/09/2005 TERZO - TURRIACO CALCIO Il Giudice Sportivo Regionale, - visto il reclamo presentato dall'Associazione Sportiva Terzo di Aquileia secondo le modalita' e nei termini previsti dalle norme in vigore, reclamo con il quale la predetta Societa' ha segnalato l'irregolare partecipazione alla gara TERZO-TURRIACO CALCIO valevole per la Coppa Regione 2005/2006, del giocatore FONTANA Adriano, nato il 4.8.1970, della Soc. Turriaco, in quanto squalificato; - desunto dagli atti relativi alla gara siuindicata (conclusasi con il risultato di 1-1) che il Fontana e' stato utilizzato dalla Societa' Turriaco per tutto l'arco dell'incontro in questione e che lo stesso, così come pubblicato sul C.U. n. 6 del 15.09.2004 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, e' stato squalificato per una giornata (per recidivita' in ammonizione), a seguito di infrazione posta in essere nel corso della partita TURRIACO-FOGLIANO, disputatasi l'8.9.2004 e valevole anch'essa per la Coppa Regione (edizione 2004/2005); - accertato che il FONTANA non ha scontato tale sanzione, anche in considerazione del fatto che la Soc. Turriaco non ha conseguito il diritto a partecipare alla fase successiva della Coppa Regione 2004/2005 (vedasi C.U. n. 10 dd. 13.10.2004 del C.R. Friuli Venezia Giulia); - rilevato, quindi, che la Soc. Turriaco ha impiegato nella gara in epigrafe un calciatore che era in pendenza di squalifica e che quindi non aveva legittimo titolo a prendervi parte, ponendo in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento dell'incontro (al riguardo si richiama l'art. 14, punto 10.1, del Codice di Giustizia Sportiva là dove recita che le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni); - visto l'art. 12, punto 5), lett. a), del C.G.S. che recita: "la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"; P.Q.M. delibera: a) in accoglimento del reclamo della Societa' Terzo di Aquileia, a carico della Societa' Turriaco, la punizione sportiva della perdita della gara TERZO-TURRIACO con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a) del C.G.S.; b) l'inibizione temporanea nei confronti del Sig. BRANDI Sandro, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Turriaco, fino al 21 settembre 2005, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S.; c) dispone la restituzione della tassa relativa al reclamo alla Societa' Terzo d'Aquileia (art. 29 - punto 13 - del C.G.S.).
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