COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 14.09.2005 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. ENAL CERCIVENTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 IRROGATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO, OFFENSIVO E MINACCIOSO DEI SOSTENITORI NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 14.09.2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO DELL’A.S.D. ENAL CERCIVENTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 IRROGATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO, OFFENSIVO E MINACCIOSO DEI SOSTENITORI NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO.
LA COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ovarese-Cercivento del 7 agosto 2005 valida per il Campionato Carnico di 2^ categoria;
- Visto il provvedimento del G.S., pubblicato sul C.U. n. 11 del 10 agosto 2005 del Comitato Locale di Tolmezzo;
- Letto il ricorso della Società A.S.D. Enal Cercivento;
- Rilevato che con detto ricorso la Società si limita da un lato a stigmatizzare il comportamento dell’arbitro, ritenendo lo stesso tecnicamente insufficiente nel corso della gara e provocatorio al termine della stessa, e dall’altro a negare qualsiasi comportamento scorretto, tanto meno offensivo e minaccioso, dei propri sostenitori nei confronti del Direttore di gara, il tutto con argomentazioni scarse di pregio;
- Ricordato che il rapporto dell’arbitro fa piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituisce pertante fonte privilegiata di giudizio;
P.Q.M.
Respinge il ricorso confermando la sanzione comminata dal G.S. del Comitato Locale di Tolmezzo e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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