COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 5-10-2006 DEL CALCIATORE GALLI GIACOMO COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 13 DEL 15-9-2005. GARA CYNTHIA 1920 – CECCHINA AL.PA. DELL’11-9-2005. COPPA ITALIA ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 5-10-2006 DEL CALCIATORE GALLI GIACOMO COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 13 DEL 15-9-2005. GARA CYNTHIA 1920 – CECCHINA AL.PA. DELL’11-9-2005. COPPA ITALIA ECCELLENZA. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che il calciatore, secondo gli atti ufficiali, avrebbe dapprima colpito con un calcio al volto, con il pallone non a distanza di gioco, un avversario e poi, dopo l’espulsione, si sarebbe rivolto alla terna arbitrale con frasi ingiuriose; osservato che i fatti ascritti hanno trovato puntuale descrizione nella motivazione del Giudice Sportivo e che la sanzione inflitta, pari a 24 giorni di squalifica è pari al minimo edittale previsto per la sola condotta violenta nei confronti di un avversario, dall’articolo 14 n. bis del CGS, introdotto dal Com. Uff. 81/a della F.I.G.C. del 24-8-2005 che commina ai calciatori responsabili di condotta violenta la sanzione di tre giornate di squalifica o della squalifica a tempo corrispondente; rilevato che il Giudice ha quindi già considerato la puntualizzazione fatta dall’Arbitro in sede di supplemento (ove ha precisato che il fatto è avvenuto a palla lontana ma con il gioco in corso ed a seguito di un intervento del calciatore del Cecchina AL.PA: che si era abbassato per respingere la palla di testa) ed ha comminato un sanzione che ha assorbito anche quella di condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale, per la quale è prevista dalla stessa norma una sanzione minima edittale di due gare di squalifica; ritenuto che le considerazioni svolte dalla reclamante non possono essere assumibili proprio per le considerazioni sopra riportate e che la sanzione irrogata è del tutto congrua e caratterizzata da una comparazione, operata dal primo Giudice, tra circostanze attenuanti e cumulo di condotte antiregolamentari assolutamente condivisibile DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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