COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PRO CALCIO SABINA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’11-10-2005 DEL CALCIATORE UZQUIANO NICOLAS COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. N. 19 DELL’8-9-2005. GARA COPPA ITALIA ECCELLENZA PRO CALCIO SABINA-CENTRO ITALIA STELLA D’ORO.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PRO CALCIO SABINA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’11-10-2005 DEL CALCIATORE UZQUIANO NICOLAS COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. N. 19 DELL’8-9-2005. GARA COPPA ITALIA ECCELLENZA PRO CALCIO SABINA-CENTRO ITALIA STELLA D’ORO. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe Osservato che nel referto arbitrale viene descritto il comportamento del calciatore Uzquiano che lanciava un pugno di terra contro un assistente arbitrale senza colpirlo e profferiva nei suoi confronti frase ingiuriosa; Rilevato che i fatti vengono correttamente descritti nella motivazione della decisione impugnata; Osservato che la reclamante pur non negando sostanzialmente i fatti attribuisce il lancio del terriccio non già all’intento di colpire l’assistente ma ad un gesto di stizza per la mancata concessione di un evidente calcio di rigore; Ritenute le affermazioni difensive assolutamente sprovviste di qualsiasi supporto e contrastanti con il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, e quindi in assumibili; Ritenuta infine la sanzione del tutto congrua rispetto all’addebito e ricordato che la pena minima edittale per le sole ingiurie è già di due giornate di gara DELIBERA Di respingere il reclamo e confermare la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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