COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005 Decisione del Giudice sportivo COPPA ITALIA PROMOZIONE gara del 8/ 9/2005 SERGNANO – SOVICESE GIRONE 15

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005 Decisione del Giudice sportivo COPPA ITALIA PROMOZIONE gara del 8/ 9/2005 SERGNANO - SOVICESE GIRONE 15 Dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento di rapporto e da quanto asserito telefonicamente dal direttore di gara, si rileva che al termine del primo tempo il direttore di gara veniva ingiuriato dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Sergnano signor Scorsetti Davide ed insolentito da altra persona non individuata: per tali fatti l’arbitro non assumeva provvedimenti disciplinari nei confronti del dirigente citato il quale durante tutto il secondo tempo rimaneva ai bordi del campo all’interno del terreno di gioco pur senza sedersi in panchina. Al termine del secondo tempo, il direttore di gara veniva nuovamente affrontato dal dirigente accompagnatore ufficiale della società Sergnano signor Scorsetti Davide il quale, dopo averlo insultato “ gli appoggiava le mani sulle spalle e lo faceva indietreggiare di qualche passo “, indi per ben cinque minuti impediva all’arbitro di accedere allo spogliatoio non consegnandogli le chiavi. Successivamente il signor Scorsetti Davide si ripresentava nello spogliatoio dell’arbitro accompagnato da altra persona che si qualificava come presidente della società Sergnano. La citata persona veniva identificata dall’arbitro tramite la patente di guida e la tessera della società e risultava essere effettivamente il Signor Scorsetti Domenico, presidente della società, il quale per ben venti minuti rimaneva nello spogliatoio ed insisteva col direttore di gara affinchè lo stesso ammettesse, scrivendo una dichiarazione, che nella comminazione delle ammonizioni al calciatore, poi espulso appunto per doppia ammonizione, era stato (da parte dell’arbitro), commesso un errore. Naturalmente il direttore di gara si rifiutava di accedere alla richiesta. La società Sergnano è direttamente responsabile del comportamento dei citati tesserati e pertanto deve essere opportunamente sanzionata. P.Q.S. DELIBERA 1) di omologare il risultato della gara come segue: Sergnano-Sovicese 4-5; 2) di comminare alla società Sergnano l’ammenda di 250,00 per responsabilità in merito al comportamento dei propri dirigenti. 3) di squalificare il calciatore Bosio Maurizio della società Sergnano per 2 gare, in quanto espulso dal terreno di gioco per aver ripetutamente ingiuriato l’arbitro, 4) di squalificare il calciatore Edallo Mattia della società Sergnano per 1 gara, in quanto espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. 5) di inibirere il dirigente Scorsetti Davide della società Sergnano per 5 mesi, fino al 15.-2-06 in relazione ai fatti sopra esposti. 6) di inibirere il dirigente Scorsetti Domenico della società Sergnano per 3 mesi, fino al 14-12-05 in relazione ai fatti sopra esposti.
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