COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG gara del 7/ 9/2005 CALCIO CALCINATESE – CASTEL MINCIO GIRONE 20

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 15/09/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG gara del 7/ 9/2005 CALCIO CALCINATESE - CASTEL MINCIO GIRONE 20 La Societa’ CASTEL MINCIO non si e’ presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Societa’ stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F DELIBERA a) Di comminare alla Societa’ CASTEL MINCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. b) di comminare alla Societa’ CASTEL MINCIO la sanzione dell’ammenda pari a E. 55 per Rinunzia cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2005/2006 pubblicate sul C.U. n. 1 del 01-07-2005 Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38° del secondo tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore della società Castel Mincio, Zorzella Emanuele il quale aveva rivolto al direttore di gara ingurie, ciò a seguito di una decisione contraria alla sua società: nello stesso istante il dirigente della citata società, signor Facchini Alfredo e l’allenatore signor Siliprandi Paride, senza essere autorizzati, entravano correndo sul terreno di gioco ed ingiuriavano il direttore di gara sostenendo che lo stesso non avrebbe dovuto espellere il calciatore in quanto lo stavano sostituendo. Il direttore di gara provvedeva ad allontanare entrambi e dopo due minuti, tornata la calma riprendeva la gara. Alcuni minuti dopo il pallone usciva dalle reti di protezione perdendosi oltre le stesse; il direttore di gara chiedeva il pallone di riserva ma il citato signor Facchini che teneva in mano tale pallone diceva all’arbitro che non glielo avrebbe consegnato. A seguito di tale comportamento il direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro, senza peraltro richiedere l’intervanto del capitano della società al fine di reperire altro pallone per continuare il gioco. La società Brebbia è oggettivamente responsabile del comportamento dei citati tesserati e pertanto deve essere opportunamente sanzionata: tuttavia non può essere quindi condivisa la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara tanto repentinamente in quanto la stessa appare dettata più dalla volontà di prevenire fatti antisportivi ovvero dalla emozione del momento, che da una reale ed attuale situazione di pericolo o dalla espressa volontà della squadra di non continuare la gara. P.Q.S. DELIBERA 1) di disporre la ripetizione della gara a cura del C.R.L. 2) di comminare alla società Castel Mincio l’ammenda di 100,00 per responsabilità oggettiva in merito al comportamento del proprio dirigente. 3) di squalificare il calciatore Zorzella Emanuele della società Castel Mincio per 2 gare in relazione ai fatti sopra esposti. 4) di squalificare il tecnico Siliprandi Paride della società Castel Mincio per 1 mese, fino al 13-10-05 in relazione ai fatti sopra esposti. 5) di inibirere il dirigenteFacchini Alfredo della società Castel Mincio per 2 mese, fino al 13-11-05 in relazione ai fatti sopra esposti.
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