COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA PRIMA CTG gara del 11/ 9/2005 CASTEISANGIORGIO – FORZA E COSTANZA 1905 SRL GIRONE 11

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA PRIMA CTG gara del 11/ 9/2005 CASTEISANGIORGIO - FORZA E COSTANZA 1905 SRL GIRONE 11 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 11 del 15.09.2005 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Casteisangiorgio. Letto il reclamo regolarmente presentato dalla Società. Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto e sentito in proposito l’arbitro. Rilevato che: - con il proprio reclamo la Società Casteisangiorgio assume che l’Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico non applicando correttamente la Regola 3 del Giuoco del Calcio; secondo la reclamante l’arbitro, durante l’appello precedente la gara dei calciatori della Società Casteisangiorgio, resosi conto che il calciatore n° 17 Montefameglio Riccardo, regolarmente scritto in elenco tuttavia non era presente, comunicava al dirigente che tale calciatore non avrebbe potuto prendere parte alla gara; a nulla sono valse le obiezioni della società Casteisangiorgio, infatti l’arbitro confermava che non avrebbe ammesso in campo il calciatore ritardatario. Al termine del primo tempo, accompagnato nello spogliatoio arbitrale dal proprio dirigente, il calciatore chiedeva al direttore di gara motivo della sua esclusione dalla partecipazione al gioco: in un primo momento l’arbitro confermava la propria decisione e solo a seguito delle insistenze del calciatore interessato si riservava di verificare il regolamento di giuoco. Resosi conto dell’errore comunicava al calciatore che avrebbe potuto prender parte alla gara. - l’Arbitro, sia tramite il rapporto di gara ed il supplemento sia sentito da questo Giudice per ulteriori chiarimenti, ha confermato sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante e sul punto ha francamente e serenamente ammesso l’errore tecnico commesso ed ha confermato di aver lui stesso cancellato dall’elenco calciatori della Casteisangiorgio (allegato al rapporto di gara) il calciatore n° 17 Montefameglio Riccardo, impedendo di fatto alla società di poterne eventualmente fruire dal momento del suo arrivo e per tutta la durata residua del primo tempo. Si da atto che le Decisioni della FIGC in ordine alla regola 3 del gioco del Calcio precisano senza equivoci che : “ I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara purché già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa identificazione” . L’errore dell’arbitro ha certamente avuto influenza sullo svolgimento della gara in oggetto e pertanto deve trovare applicazione l’art. 12 del C.G.S. La società Forza e Costanza non ha inviato controdeduzioni. Per quanto sopra in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Casteisangiorgio. DELIBERA a) di disporre la ripetizione della gara Casteisangiorgio - Forza e Costanza demandandone l’organizzazione ai competenti organi del C.R.L. b) di accreditare a favore della Società Casteisangiorgio la tassa reclamo, se versata
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