COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Marassi Cinisello – Campionato Promozione Girone B Gara del 04/09/2005 tra C.G. Cabiate/A.C. Marassi Cinisello

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Marassi Cinisello – Campionato Promozione Girone B Gara del 04/09/2005 tra C.G. Cabiate/A.C. Marassi Cinisello La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. MARASSI CINISELLO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CABIATE avrebbe fatto partecipare il calciatore CRISTIAN RUZZA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come previsto dal regolamento; Rilevato che la società CABIATE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.43 datato 12/05/2005 del CRL e ribadito da quanto pubblicato sul C.U. n.3 del 14/07/2005, il calciatore risulta squalificato, e di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società CABIATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società CABIATE l’ammenda di Euro 135,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CRISTIAN RUZZA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 22/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. GALIMBERTI STEFANO della società CABIATE; Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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