COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zognese – Coppa Lombardia 1^ Categoria Gara del 04/09/2005 tra U.S. Castelmella/U.S. Zognese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Zognese – Coppa Lombardia 1^ Categoria
Gara del 04/09/2005 tra U.S. Castelmella/U.S. Zognese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. Zognese relativo alla gara in oggetto,
nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASTELMELLA avrebbe fatto partecipare
il calciatore VALERIO CERVATI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari;
Rilevato che è stata inviata copia alla controparte;
Rilevato che la società U.S. CASTELMELLA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.16 datato 21/10/2004 del CRL il calciatore risulta squalificato per una gara
in Coppa Italia, visto anche il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n.3 del 14/07/2005) e, di conseguenza,
il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto,
dovendo scontare la squalifica nella gara di Coppa Regionale.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società U.S. CASTELMELLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società U.S. CASTELMELLA l’ammenda di Euro 115,00 così determinata dalla categoria
di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore VALERIO CERVATI per una ulteriore gara da scontare nella Coppa Italia o
Coppa Regionale;
d) di inibire a tutto il 22/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. FRANCESCO FORNITO della società
U.S. CASTELMELLA;
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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