COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara REAL CANAVESE – AOSTA CALCIO CHARVENSOD

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara REAL CANAVESE - AOSTA CALCIO CHARVENSOD La Società REAL CANAVESE ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara adducendo il mancato rispetto della Società AOSTA CALCIO CHARVENSOD della norma che prevede l'obbligatorietà di impiego di almeno un calciatore (per tutta la durata della gara) nato dal 1 Gennaio 1985 in poi, almeno un giocatore nato dal 1 Gennaio 1986 in poi e almeno un giocatore nato dal 1 Gennaio 1987 in poi, come da comunicato ufficiale n. 1 del 1/07/2005 al punto 2.2. Quanto lamentato dalla Società ricorrente trova riscontro nel rapporto dell'arbitro dal quale risulta che al 43’ del secondo tempo la Società AOSTA CALCIO CHARVENSOD ha sostituito il n. 7 RINALDI Alessandro (29/01/1986) con il n. 15 ANTONACCI Luca (24/11/1982). Così facendo la Società AOSTA CALCIO CHARVENSOD ha palesemente violato la normativa vigente. Pertanto il reclamo proposto è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva si delibera di: - infliggere alla Società AOSTA CALCIO CHARVENSOD la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: REAL CANAVESE - AOSTA CALCIO CHARVENSOD 3-0 - nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta versata. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel comunicato ufficiale n. 7 del 15/09/2005 al punto 4.1.2. TORNEO PRE – CAMPIONATO JUNIORES
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