COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 22 Settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo proposto dalla Società CELLE GENERAL CAB in riferimento alla gara CORTEMILIA – CELLE GENERAL CAB disputatasi l’11/09/05 nell’ambito di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 8
del 22 Settembre 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo proposto dalla Società CELLE GENERAL CAB in riferimento alla gara CORTEMILIA – CELLE GENERAL CAB disputatasi l’11/09/05 nell’ambito di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria
All’esito della gara di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria CORTEMILIA – CELLE GENERAL CAB, disputatasi l’ 11/09/05 e terminata con il risultato di parità per 1 a 1, la A.C. CELLE GENERAL CAB proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore D’ANDREA Luca in posizione irregolare, in quanto tesserato per un’altra Società.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BONDI Nino, rappresentante dell’ A.I.A. :
• • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.C. CELLE GENERAL CAB ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dell’ A.S.D. CORTEMILIA, del calciatore D’ANDREA Luca, nato il 17/11/80, perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali;
• • osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta tesserato per la A.C. MOMBERCELLI dalla data del 3/11/2000;
• • ritenuto, di conseguenza che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1. 1. di infliggere alla Società CORTEMILIA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 180 (centoottanta);
2. 2. di squalificare il giocatore D’ANDREA Luca per una giornata di gara;
3. 3. di inibire il dirigente accompagnatore della Società CORTEMILIA, Sig.NOVELLI Franco, fino al 10/12/2005:
4. 4. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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