COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL ADELFIA – NUOVA ANDRIA del 11/ 9/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL ADELFIA - NUOVA ANDRIA del 11/ 9/2005 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - al 25°minuto del secondo tempo il calciatore della società Nuova Andria, Rella Francesco commetteva un fallo da tergo ai danni del calciatore del Real Adelfia, Virgilio Gaetano, il quale si rendeva protagonista di una violenta reazione; - a seguito dell'espulsione di entrambi i giocatori, l'arbitro veniva circondato da una decina di giocatori delle due squadre, che gli impedivano di annotare i numeri di maglia dei calciatori espulsi, mettendogli le mani sulle braccia e sul petto, reiterando tale comportamento anche quando il direttore di gara riusciva a divincolarsi; - nei pressi degli spogliatoi i due giocatori espulsi continuavano a spintonarsi e ad offendersi; - vista la situazione venutasi a creare, l'arbitro invitava i capitani delle due squadre a ristabilire la calma;tuttavia i capitani continuavano a protestare nei confronti del direttore di gara assumendo atteggiamenti minacciosi; - a questo punto l'arbitro, ritenuto che non vi fossero i presupposti di sicurezza per continuare la partita, decideva di sospenderla defini tivamente; - tanto rilevato DELIBERA - di comminare a carico del calciatore Rella Francesco della Società Nuova Andria la sanzione della squalifica per numero 4 giornate, di cui una per l'espulsione ricevuta; - di comminare a carico del calciatore Virgilio Gaetano della Società Real Adelfia la sanzione della squalifica per numero 4 giornate, di cui una per l'espulsione ricevuta; - di comminare a carico del calciatore Scarcelli Riccardo, capitano della Società Nuova Andria, la sanzione della squalifica per numero 2 giornate; - di comminare a carico del calciatore Mastrogiacomo Luigi, capitano della società Real Adelfia, la sanzione della squalifica per numero 2 giornate; - di comminare a carico di entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it