COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA PUGLIA Gara:ATL. BOVINO – POL. V. MAROSO CANDELA del 28 agosto 2005 (Reclamo della Pol. V. Maroso Candela avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 8 dell’1 settembre 2005 per la posizione irregolare del calciatore MASUCCI MATTEO MICHELE dell’Atl. Bovino)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA PUGLIA Gara:ATL. BOVINO – POL. V. MAROSO CANDELA del 28 agosto 2005 (Reclamo della Pol. V. Maroso Candela avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 8 dell’1 settembre 2005 per la posizione irregolare del calciatore MASUCCI MATTEO MICHELE dell’Atl. Bovino) La Pol. V. Maroso Candela ha proposto reclamo al fine di ottenere la trasformazione del risultato della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a proprio favore ,assumendo che l’Atl. Bovino ha utilizzato il calciatore Masucci Matteo Michele in posizione irregolare. Si osserva che l’apposito regolamento del “Torneo Coppa Puglia” della stagione sportiva 2005 – 2006, pubblicato sul Com. Uff. n. 6 del 25 agosto 2005, prevede - tra l'altro - al punto 6 “Disciplina sportiva” che, trattandosi di competizione a rapido svolgimento, gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, debbano essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le 24.00 ore del giorno successivo alla gara, con invio entro lo stesso termine delle motivazioni del reclamo. Pertanto il reclamo di cui trattasi è inammissibile. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. V. Maroso Candela ,addebitando la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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