COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara ATLETICO VIESTE – CASSANO MURGE del 11/ 9/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara ATLETICO VIESTE - CASSANO MURGE del 11/ 9/2005 Esaminati gli atti ufficiali rilevato che dall'esame degli atti ufficiali e del supplemeto arbitrale è emerso che la Società Atletico Vieste ha utilizzato N°2 giocatori Juniores a far tempo dal 28°minuto del 2°tempo sino al termine della gara, per effetto della sostituzione del n°9 Gravinese Alessandro(nato l'1/08/1986 - Juniores) con il n°14 Mondelli Michele (nato il 12/06/82); che in tal caso ha violato le disposizioni pubblicate sul C.U. 03 del 22/07/05 eseguenti tanto premesso DELIBERA di comminare a carico della Società Atletico Vieste la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Cassano Murge.
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