COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.C. S.GIOVANNI ROTONDO – U.S. ORTA NOVA del 4 settembre 2005 (Reclamo dell’U.S. Orta Nova avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore COLAIANNI PAOLO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.C. S.GIOVANNI ROTONDO – U.S. ORTA NOVA del 4 settembre 2005 (Reclamo dell’U.S. Orta Nova avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore COLAIANNI PAOLO). L’U.S. Orta Nova ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Colaianni Paolo dell’A.C.S. Giovanni Rotondo, che ha preso parte alla gara in epigrafe, pur essendo squalificato per una gara effettiva. Il reclamo è fondato, poiché dagli atti ufficiali (Com. Uff. n. 46 del 12 maggio 2005) risulta che il suddetto calciatore era in posizione irregolare,per cui, in applicazione dell’art. 12 comma 5 punto a) CGS, va inflitta a carico dell’A.C. San Giovanni Rotondo la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dall’U.S. Orta Nova e, per l’effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico dell’A.C. San Giovanni Rotondo; Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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