COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 7/09/2005 COPPA ITALIA ECCELLENZA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 9/2005 S. AGATA CALCIO – SPADAFORESE
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 7/09/2005
COPPA ITALIA ECCELLENZA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 9/2005 S. AGATA CALCIO - SPADAFORESE
2-1; Reclamo Spadaforese;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Spadaforese segnala la posizione
irregolare del calciatore Alioto Antonio, schierato dalla Società S.Agata
Calcio sebbene squalificato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti,
si osserva che:
Il calciatore Alioto Antonio, già tesserato nella decorsa stagione per la
Società Tortorici, risulta colpito dal provvedimento disciplinare di
squalifica per una gara per recidività in ammonizione relativamente alla gara
di Coppa Italia Due Torri-Tortorici del 5/09/2004, provvedimento pubblicato
sul C.U. n°13 dell'8/09/2004 e ribadito sul C.U. n°6 del 27/07/2005;
A seguito di ciò il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare
legittimamente alla gara di cui trattasi;
Pertanto, visto l'art. 12, comma 5 del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società S.Agata Calcio la punizione sportiva della perdita
della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00
nonchè l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società S.Agata Calcio, sig.
Nanì Giuseppe, la sanzione dell'inibizione fino al 30/09/2005;
Di infliggere al calciatore Alioto Antonio (9/02/1980), della Società S.Agata
Calcio, una ulteriore giornata di squalifica;
Di non addebitare alla Società Spadaforese la tassa reclamo stante
l'accoglimento dello stesso.