COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA POL. PALAZZI AVVERSO REGOLARITA’ GARA CASTIGLIONCELLO /PALAZZI DEL 4.9.2005 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Decisione del Giudice Sportivo RECLAMO DELLA POL. PALAZZI AVVERSO REGOLARITA' GARA CASTIGLIONCELLO /PALAZZI DEL 4.9.2005 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 dell'8.9.2005; La Pol. Palazzi presenta reclamo a questo Giudice Sportivo in merito alla gara Castiglioncello/Palazzi, della Coppa Toscana di 1' Categoria, disputata il 4.9.2005 e terminata con il risultato di 1-0. La reclamante deduce che la societa' avversaria ha fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Balleri Luca, in posizione irregolare, perche' squalificato per una giornata della Coppa Toscana, edizione 2004/20 05. Di conseguenza, il Balleri avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nella prima giornata della Coppa Toscana di questa stagione sportiva. Il reclamo e' fondato e puo' essere accolto. L'art. 17 comma 2 C.G.S. prevede che ''il calciatore colpito da squalifica, per una o piu' giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando e' avvenuta l'infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6''. Quest'ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all'art. 14 comma 10 n.1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o piu' giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. Nel caso in esame, il Balleri, come osservato correttamente dalla societa' reclamante non poteva partecipare alla gara in epigrafe ''essendo rimasto a suo carico l'obbligo di scontare la pena nella prima gara della futura Coppa Regionale che avrebbe disputato il sodalizio d'appartenenza''. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo della Pol. Palazzi di S. Pietro in Palazzi (Livorno) e per l'effetto commina all'U.S. Castiglioncello la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di euro 110,00, nonche' un ulteriore giornata di squalifica di coppa per il Balleri e l'inibizione fino al 5 ottobre 2005 del dirigente DERI Pier Luigi. Ordina non addebitarsi la tassa.
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