COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL’A.C. AMIATA AVVERSO REGOLARITA’ GARA CASTELL’AZZARA/AMIATA DELL’11.9.2005 (2-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL'A.C. AMIATA AVVERSO REGOLARITA' GARA CASTELL'AZZARA/AMIATA DELL'11.9.2005 (2-0). L'A.C. Amiata presenta reclamo a questo Giudice Sportivo in merito alla gara terminata con il risultato di 2-0. La reclamante deduce che la societa' avversaria ha fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Gaggi Vittorio, in posizione irregolare, perche' squalificato per due giornate nella Coppa Toscana, edizione 2004/2005. Di conseguenza, il Gaggi avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nelle prime giornate della Coppa Toscana di questa stagione sportiva. Il reclamo e' fondato e puo' essere accolto. L'art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che ''il calciatore colpito da squalifica, per una o piu' giornate di gara, deve scontare la sanzione delle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando e' avvenuta l'infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.'' Quest'ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all'ar t. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o piu' giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. Nel caso in esame, il Gaggi, come osservato correttamente dalla societa' reclamante non poteva partecipare alla gara in epigrafe ''essendo rimasto a suo carico l'obbligo di scontare la pena nelle prime due gare della futura Coppa Regionale che avrebbe disputato il sodalizio d'appartenenza'’ . Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo dell'A.C. Amiata di Abbadia San Salvatore (Siena) e per l'effetto commina all'A.C. Castell'Azzara la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di euro 110,00, nonche' un ulteriore giornata di squalifica di Coppa per il Gaggi e l'inibizione fino al 5 ottobre 2005 del dirigente TENCI Tullio. Dispone la restituzione della tassa versata.
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