COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 09.06.2005 di: 1) Fabrizio Manganelli, 2) Claudio Paroni, 3) Moreno Valentich, 4) A.S.D Pro Gorizia 5) A.S.D. Rivignano, 6) A.S.D Muggia.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 07.09.2005
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 09.06.2005 di:
1) Fabrizio Manganelli, 2) Claudio Paroni, 3) Moreno Valentich, 4) A.S.D Pro Gorizia 5) A.S.D. Rivignano, 6) A.S.D Muggia.
Il deferimento.
Con provvedimento del 09.06.2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare (di seguito: “C.D.”), ai sensi degli artt. 28, 4° comma, lett. b) del vigente Codice di Giustizia Sportiva (di seguito: “C.G.S.”), i soggetti indicati in rubrica per rispondere:
a) i primi 3, delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 2, C.G.S. e dell’art. 39 Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (di seguito “NOIF”), per aver posto in essere operazioni economiche relative ai trasferimenti definitivi e temporanei di calciatori appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (di seguito “L.N.D.”);
b) quanto alle società, per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione ai fatti specificamente addebitati in deferimento ai loro presidenti all’epoca della loro realizzazione.
Con l’atto di deferimento viene inoltre disposta la segnalazione alla L.N.D. del sig. Loris Tramontin, attualmente non tesserato, affinché ai sensi dell’art. 36, comma 7, NOIF, in caso di richiesta di nuovo tesseramento da parte del predetto, sia preventivamente sottoposto a giudizio con il presente atto di deferimento.
In ordine a quest’ultima posizione, la C.D. ritiene di non poter entrare nel merito non essendo il Tramontin tesserato presso la F.I.G.C. - L.N.D. e nel contempo ritiene superfluo e ridondante ordinare una ulteriore segnalazione alla L.N.D. del nominativo, così come già disposto dalla Procura Federale nell’atto di deferimento.
La C.D. precisa, inoltre, che la comunicazione del deferimento e dell’avviso di convocazione sono stati inoltrati al predetto solo nell’ottica di tutelare il suo diritto alla difesa.
L’attività di indagine effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini è partita dall’esposto del Presidente del Comitato Regionale FVG del 25.01.2005 che segnalava le notizie apparse sui quotidiani “Il Piccolo” del 19.01.2005, “Il Gazzettino” del 20.01.2005 e sul sito internet www.calciofvg.it, riguardanti l’azione legale intentata dal sig. Tramontin Loris nei confronti della società A.S.D. Pro Gorizia (iscritta al campionato di Eccellenza regionale).
La Procura Federale, sulla base dell’attività svolta dall’Ufficio Indagini, afferma che “emergono fatti e comportamenti di particolare evidenza disciplinare che devono, invero, essere trattati separatamente”. Nell’atto di incolpazione si evidenzia in particolare l’esistenza di “condotte antiregolamentari poste in essere da alcune società iscritte al campionato di Eccellenza regionale” che “hanno dato e ricevuto denaro per operazioni economiche relative a trasferimenti temporanei e definitivi di calciatori appartenenti alla L.N.D.”
La C.D. è chiamata a giudicare sei posizioni di per sè distinte, ma legate l’una all’altra da indissolubile necessità. Non volendo redigere sei distinti provvedimenti, ognuno compiutamente giustificato con motivazioni che verrebbero in vari casi a ripetersi pedissequamente o, comunque, a ripercorrere situazioni di fatto e di diritto già descritte in relazione ad altre posizioni, la C.D. pronuncia il seguente unico provvedimento, facendo sin d’ora presente che in vari casi la motivazione si completa in una posizione collegata, ovvero si richiama ad una posizione già valutata.
Le memorie difensive.
All’udienza del 29.07.2005 sono state depositate memorie difensive da parte della difesa della ASD Pro Gorizia e della A.S.D. Muggia.
Elemento sostanzialmente comune alle difese è la mancanza di una qualunque violazione delle norme indicate nel deferimento. Un tanto poiché né le norme citate, né altre norme dell’ordinamento federale vietano di effettuare operazioni economiche relativamente al trasferimento temporaneo o definitivo di calciatori dilettanti. Inoltre, continuano le difese, risulta rispettato anche l’art. 1, comma 1, C.G.S. poiché l’emissione di regolare fattura in regola con la normativa fiscale permette una trasparenza assoluta dell’operazione e l’osservazione del principio di lealtà, correttezza e probità tra le società.
Nella stessa occasione è stata altresì recepita agli atti la lettera dell’avv. Paolo Moro d.d. 27.07.2005, in relazione alla posizione del sig. Tramontin Loris.
Il dibattimento:
Alla riunione del 29.07.2005 sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare il sostituto Procuratore Federale avv. Massimiliano Iovino, nonché, personalmente, o accompagnati dal loro legale, tutti i deferiti con esclusione del solo sig. Fabrizio Manganelli, che aveva preannunciato la sua impossibilità a partecipare con fax d.d. 25.07.2005.
Il sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le richieste, di cui infra, specificando che le ammende tengono conto delle difficoltà economiche che le società sportive stanno affrontando in questo particolare momento. Successivamente hanno esposto le proprie difese: l’avv. Elisabetta Mizzau, legale della società A.S.D. Pro Gorizia, depositando ulteriore documentazione (massime di sentenze civili) a suffragio delle proprie tesi, il dott. Antonio Zaccardi, legale della società A.S.D. Muggia ed infine il sig. Claudio Paroni, presidente della A.S.D. Rivignano, con replica della Procura Federale e controreplica delle difese.
Le richieste della Procura Federale:
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e applicazione delle seguenti sanzioni:
Fabrizio Manganelli, quale presidente della A.S.D. Pro Gorizia al tempo dei fatti, in relazione al capo di incolpazione in motivazione sub a): inibizione mesi sei;
Claudio Paroni, presidente della A.S.D. Rivignano, in relazione al capo di incolpazione in motivazione sub a): inibizione mesi sei;
Moreno Valentich, presidente dell'A.S.D. Muggia, in relazione al capo di incolpazione in motivazione sub a): inibizione mesi sei;
A.S.D. Pro Gorizia, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub b): ammenda €. 1.000,00=;
A.S.D Rivignano, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub b): ammenda €. 1.000,00=;
A.S.D. Muggia, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub b): ammenda €. 1.000,00=.
Le richieste delle difese
Tutti gli incolpati che si sono presentati in proprio o attraverso un loro difensore, hanno chiesto una pronuncia di proscioglimento nei loro confronti. La difesa del presidente Moreno Valentich e dell’A.S.D. Muggia ha chiesto in via subordinata il minimo della sanzione.
I motivi della decisione.
Questa CD prima di esaminare nello specifico le singole posizioni ritiene doveroso precisare alcuni aspetti relativi alla problematica sottesa al deferimento della Procura Federale. L’incolpazione in epigrafe riguarda la presunta violazione del divieto di cessione e/o acquisto di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, tra società appartenenti alla L.N.D. dietro un corrispettivo in denaro. Secondo la Procura tale divieto discenderebbe dall’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.8, comma 2, C.G.S. e art. 39 N.O.I.F., oltre che dai principi alla base della L.N.D. che è formata da società senza scopo di lucro affiliate alla F.I.G.C., che a loro volta si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di calciatori “non professionisti” (art. 1, comma 1, Reg. L.N.D.).
Per “non professionisti” si intendono coloro che “esercitano l’attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali per la pratica dello sport, salvo quanto consentito e previsto dall’art. 94 bis delle presenti norme e dalla definizione di “calciatore dilettante” data dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.” (art.29, comma 1, lett. a) NOIF). Pur riaffermando in questa sede la distinzione netta tra mondo dilettantistico e professionistico, non si può condividere la tesi sostenuta dalla Procura Federale per diversi motivi.
Il primo, di carattere generale, come aveva già avuto modo di affermare questa C.D. (vedi C.U. C.R. FVG, n.3 del 05.08.2002), riguarda il riconoscimento da parte dell’Ordinamento Statale della cd “patrimonialità” del “cartellino”. Il cartellino è un bene che può formare oggetto di godimento e di disposizione; incorpora il diritto alla utilizzazione sportiva dell’atleta all’interno di una Federazione Sportiva ed è suscettibile di valutazione economica, stimata secondo le leggi del mercato (domanda-offerta). Il suo prezzo è dato dal valore economico delle prestazioni professionali che lo sportivo può esercitare (solo ed esclusivamente) all’interno della Federazione. Tale fatto è determinante per spiegare ed illustrare il significato del cartellino nei rapporti tra atleti e società di appartenenza. Per praticare il calcio in un sistema agonistico organizzato in gare di campionato, in Italia come nel mondo, esiste la sola possibilità di tesserarsi, firmando il cartellino per una società (o associazione) sportiva affiliata alla F.I.G.C. Il cartellino rappresenta il vincolo sportivo che lega un atleta ad una società affiliata ad una Federazione Sportiva. Tale vincolo trova sua ragion d’essere e rinviene le sue essenziali spiegazioni solo nell’ambito del mondo sportivo, dove attraverso il meccanismo del trasferimento le società trovano modo di far fronte economicamente a tutte le notevoli spese di esercizio dell’attività sportiva. Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità sono concordi in ordine alla necessaria patrimonialità del cartellino (vedi Pretura Foligno 24.11.94; Pretura Perugia 18.12.96; Tribunale Brindisi, 30.11.90; Cass., 04.04.98, n. 3500 e 17.11.99, n.12728). La quantificazione economica del prezzo è, quindi, mera espressione della legge del lecito mercato tra società legittimate a contrattare il valore di un cartellino. Il contratto di cessione del cartellino è pertanto valido avendo un oggetto (il diritto alle prestazioni sportive del tesserato) lecito, possibile e determinato.
Un secondo motivo riguarda l’ordinamento federale. Le norme, tanto quelle richiamate dalla Procura, quanto le altre, rimangono assolutamente silenti sul punto. L’unico richiamo regolamentare è dato dall’art. 95 N.O.I.F. rubricato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”. Il comma 3, ultimo alinea, afferma infatti che “eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti”.
Attenta dottrina ha ritenuto, pertanto, che “pur essendo prassi largamente diffusa, in occasione dei trasferimenti dei calciatori, che tra le società dilettantistiche intervengano dazioni di somme spesso assai considerevoli, non è apparso comunque conforme alla natura della L.N.D. ,…, offrire tutela ad eventuali accordi sul punto.” (vedi A. De Silvestri, Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, in Riv. Dir. Sport, 2000, 520 ss.).
In proposito si è già espressa in tal senso la C.A.F. stabilendo che “l’art.95 delle NOIF che detta la normativa sui trasferimenti e sulle cessioni di contratto, al n.2 [l’attuale n.3, n.d.r.], relativo ai trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che eventuali pattuizioni economiche debbano essere comunque regolate direttamente tra le parti, con ciò chiaramente intendendo che le controversie che possano derivarne non sono tutelate e quindi risolte all’interno dell’Ordinamento Sportivo” (vedi C.U. n.4/c, 26.07.1990, App. S.S.C. Porto S. Elpidio e conforme C.U. n.35/c, 31.05.1990, App. A.C. S. Anna). Se ne deduce, quindi, che non sussiste un divieto espresso o implicito al trasferimento o alla cessione del “cartellino” dei calciatori dietro un corrispettivo di denaro e che di tale eventuale pattuizione la L.N.D. se ne disinteressa, non ritenendo di dover predisporre una tutela a livello endoassociativo.
Un ulteriore motivo attiene alla normativa fiscale vigente ed in particolare l’art.90 della L. 27.12.2002, n.289 (legge finanziaria 2003) e le sue successive modifiche ed integrazioni (L. 21.05.2004, n.128). Uno dei punti che qui ci interessa è la espressa previsione della assenza di fine di lucro, in ambito dilettantistico, sia per le associazioni sportive, sia per le società sportive. Per assenza del fine di lucro si intende il divieto di distribuzione di eventuali utili tra i soci (c.d. lucro soggettivo) ferma restando la possibilità per tali società (o associazioni) di conseguire profitti da reinvestire nell’attività sportiva dilettantistica (c.d. lucro oggettivo). In tal senso la Commissione ritiene di non aderire alla tesi della Procura Federale secondo cui la semplice compravendita del “cartellino” comporta già un lucro per le società e quindi una violazione della normativa federale oltre che dei principi alla base della L.N.D. Così ragionando, infatti, sarebbero “fuori legge” e passibili di sanzione tutte le società dilettantistiche che, ad esempio, fanno pagare un biglietto agli spettatori ovvero che offrono ristorazione presso i chioschi durante le gare. Inoltre dalla normativa fiscale (vedi L. 16.12.1991 n.398, art. 90 L.289/2002, L. 128/2004, Circolare Ministeriale del Min. delle Finanze del 11.02.1992, n.1 e D.L. 328/1997) emerge, che all’interno del regime fiscale agevolato, le società e le associazioni sportive possono ricevere limitati proventi da attività commerciali (ad es. gli incassi derivanti dalla gestione diretta di bar).
Delineato il quadro normativo sia ordinario, sia federale in cui ci stiamo muovendo, possiamo affermare che la cessione (definitiva o temporanea) del diritto alle prestazioni sportive di un atleta dietro pagamento di un corrispettivo non viola alcuna norma federale, né risulta in alcun modo vietata dall’ordinamento statale. In questo senso l’emissione della fattura è atto dovuto e assolutamente conforme alla normativa fiscale e tributaria vigente. Il generalissimo precetto sancito dall’art. 1 C.G.S. che impone alle società di “comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva" non può non considerarsi applicabile anche al corretto adempimento dei rapporti economici comprendenti anche gli aspetti di natura fiscale.
Ciò che la normativa citata dalla Procura Federale vieta esplicitamente, nello svolgimento delle attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici nello svolgimento delle attività di trasferimento, è l’utilizzo di mediatori o comunque il contatto con tesserati inibiti o squalificati (art.8, comma 1, C.G.S.). Sul tema si è già espressa anche questa C.D. nel deferimento della Procura Federale del 15.04.2002 e di cui al C.U. C.R. F.V.G. n.3 del 05.08.2002 nonché la C.A.F. nel C.U. n.9/c – 10/c – 11/c del 2002 a cui si rimanda.
Le singole posizioni
MANGANELLI Fabrizio, già presidente della A.S.D. Pro Gorizia, è incolpato (lett. a) di aver dato e ricevuto denaro per le operazioni relative ai trasferimenti di calciatori. Nello specifico avrebbe venduto il giocatore Marco Vigliani all’A.S.D. Rivignano per €.18.000,00= oltre Iva e comprato il giocatore Luca Favero dall’U.S. Itala San Marco per €.8.500,00= oltre Iva. I fatti sarebbero comprovati oltre che dalla ammissione degli stessi presidenti Manganelli e Paroni (per Vigliani), anche dall’emissioni delle fatture n.103/2004 della società U.S. Itala S. Marco (all.59 del deferimento) e n.6/2004 della ASD Pro Gorizia (all.60 del deferimento). Come già ampiamente spiegato sopra, viene esclusa la violazione di norme federali nel fatto di richiedere/dare un importo per la compravendita di un calciatore. Non risultano inoltre, allo stato degli atti, violate altre norme federali di cui ai capi di incolpazione.
PARONI Claudio, presidente della A.S.D. Rivignano, è incolpato (lett. a) di aver corrisposto una somma di denaro per l’operazione relativa al trasferimento presso l’A.S.D. Rivignano del calciatore Marco Vigliani dall’A.S.D. pro Gorizia per €.18.000,00= oltre Iva. Il fatto sarebbe provato dall’emissione della fattura n.6/2004 della A.S.D. Pro Gorizia (all.60 del deferimento). La posizione del Paroni è con tutta evidenza strettamente legata a quella del precedente incolpato Manganelli ed anche in questo caso può essere esclusa la violazione della normativa federale.
VALENTICH Moreno, presidente della A.S.D. Muggia, è stato deferito per (lett. a) aver corrisposto una somma di denaro per l’operazione relativa al prestito del calciatore Lorenzo Zugna dell’A.S.D. Pro Gorizia per €. 6000,00=.
Pur tenendo conto del comportamento sicuramente collaborativo del Valentich, permane qualche perplessità sulla ricostruzione del fatto anche se è tranquillamente ammessa ed incontestata la dazione di denaro. Appare, infatti, quanto meno imprudente che, per una tale somma, il presidente abbia ritenuto di non doversi occupare personalmente del pagamento effettivo e delle modalità della sua effettuazione, soprattutto “non trattandosi di denaro della società” (vedi memoria difensiva depositata) ma di un dirigente della stessa. Esclusa la violazione di norma federale nel fatto di dare un importo per il prestito di un proprio calciatore, come già visto in precedenza a proposito delle posizioni Paroni e Manganelli, questa C.D. ritiene che non sussistano i presupposti nemmeno per la violazione dell’art.8, commi 1 e 2, C.G.S. che vietano ai dirigenti di società di svolgere attività attinenti al trasferimento di calciatori, in quanto, dagli atti, l’operazione de qua risulta comunque avvenuta nell’interesse della propria società e quindi concessa dall’ordinamento federale.
A.S.D. PRO GORIZIA, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, è incolpata (lett. b) per responsabilità diretta relativamente ai fatti specificamente addebitati in deferimento al presidente all’epoca della loro realizzazione. Nel caso specifico il presidente in carica a tempo era Fabrizio Manganelli e pertanto la responsabilità riguarderebbe la violazione delle norme federali per i trasferimenti dietro corrispettivo operati dallo stesso e di cui sopra. Dalle carte depositate dalla Procura Federale all’esito delle indagini e su cui si basa l’odierno giudizio, emergono sicuramente fatti e comportamenti di particolare evidenza disciplinare che potrebbero coinvolgere la Pro Gorizia ma che non possono essere valutati da questa C.D. in relazione alle incolpazioni elevate dalla Procura Federale nel deferimento. Da tale considerazione discende che se l’ex presidente Manganelli viene prosciolto dalle accuse mosse come diretta conseguenza anche la A.S.D. Pro Gorizia non sarà imputabile di alcuna violazione di norme federali.
A.S.D. RIVIGNANO, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, è incolpata (lett. b) per responsabilità diretta relativamente ai fatti specificamente addebitati in deferimento al presidente all’epoca della loro realizzazione. Esclusa la violazione di norma federale nel fatto di dare un importo per la compravendita di un calciatore da parte del presidente Paroni si può escludere anche la relativa violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. da parte della società Rivignano.
A.S.D. MUGGIA, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, è incolpata (lett. b) per responsabilità diretta relativamente ai fatti specificamente addebitati in deferimento al presidente all’epoca della loro realizzazione. Come per il Rivignano con l’esclusione della violazione da parte del presidente a maggior ragione si deve escludere anche la violazione da parte della società.
Il dispositivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Regionale del Comitato FVG
• proscioglie dai capi di incolpazione loro ascritti i sigg.ri:
Fabrizio Manganelli, perché il fatto non viola alcuna norma federale;
Moreno Valentich, perché il fatto non viola alcuna norma federale;
Claudio Paroni, perché il fatto non viola alcuna norma federale;
• proscioglie dai capi di incolpazione loro ascritti le società associate:
A.S.D. Pro Gorizia, perché il fatto non viola alcuna norma federale;
A.S.D. Rivignano, perché il fatto non viola alcuna norma federale;
A.S.D. Muggia, perché il fatto non viola alcuna norma federale.
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