COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 14.09.2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO FORMULATO DAL SIG. PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. PATRICK NICOLOSO, RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUIESE E DELLA A.S.D. BUIESE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 14.09.2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO FORMULATO DAL SIG. PROCURATORE FEDERALE DEL SIG. PATRICK NICOLOSO, RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUIESE E DELLA A.S.D. BUIESE. Il deferimento. Con raccomandata 25.07.05, ai sensi dell’Art. 28/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare il sig. Patrick NICOLOSO e la società A.S.D. BUIESE per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 17 comma 7 del C.G.S. per aver tenuto le gravi condotte ivi descritte ed in particolare per aver aggredito l’arbitro dell’incontro, per aver tentato di colpirlo al volto e per avere usato nei confronti dello stesso espressioni irriguardose e minacciose, e per essere acceduto all’interno del recinto di giuoco nonostante la pendenza di squalifica; la società per la violazione di cui all’Art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. La contestazione. Con raccomandata 26.08.05 la Commissione Disciplinare inviava al Tesserato deferito e alla Società deferita formale atto di contestazione delle descritte infrazioni e convocazione per la riunione del 08.09.2005. Il dibattimento. Nonostante le comunicazioni 31.08.05 del sig. Nicoloso Patrick e 01.09.05 della Società con cui gli incolpati preannunciavano la propria presenza, in sede dibattimentale nessuno di loro si presentava. Era invece presente la Procura Federale in persona del sig. Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Sciuto. Il Presidente della Commissione Disciplinare, nel relazionare i presenti in ordine alle violazioni contestate ai due incolpati e nel descrivere lo stato degli atti, ha dato comunicazione che la medesima C.D., nell’ambito dei suoi poteri ex art. 30/3 del C.G.S. (agli Organi di Giustizia Sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti) ha acquisito da due tesserati altrettante comunicazioni scritte relative ai fatti in contesto, protocollate dal C.R. in data 07.09.05, di cui ha dato lettura. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, dopo analitica requisitoria, ha chiesto in primis che vengano rimessi gli atti all’Ufficio Indagini onde acquisire eventuali ulteriori elementi in esito alle due dichiarazioni pervenute alla C.D. e che, nelle more dell’integrazione istruttoria, venga disposta la immediata sospensione cautelare ex art. 15 comma 1 C.G.S. dell’incolpato Nicoloso Patrick, attesa la evidenza e la concordanza degli elementi a suo carico; in subordine, nel caso in cui la C.D. ritenesse di poter già decidere allo stato degli atti, ha chiesto che il sig. Nicoloso Patrick, ritenuto responsabile dei fatti ascrittigli, sia sanzionato con la squalifica per anni tre e che la A.S.D. Buiese, per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti ascritti al proprio tesserato, sia sanzionata con l’ammenda di € 2.000/00. La motivazione: - premesso che con Comunicato Ufficiale n. 8 del 07.09.05 il medesimo sig. Nicoloso Patrick è stato soggetto a squalifica fino al 20.09.05 per altri fatti; - vista la nuova disciplina dell’art. 31/a1 C.G.S.; - visti, con particolare riferimento all’aggressione subita dall’arbitro alla fine della gara, i seguenti atti: il rapporto ed il supplemento di rapporto dell’Arbitro; i provvedimenti già assunti in relazione alla gara in oggetto in C.U. n. 25 del 09.02.05 e non impugnati; la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini; - viste le due dichiarazioni presentate alla C.D. prima del dibattimento da due tesserati; - ritenuto incontestabile, dopo il giudicato dei provvedimenti assunti dal G.S., il fatto in sé dell’aggressione all’Arbitro e considerata in via cautelare, sulla base degli atti, la coincidenza di più elementi che riferiscono al sig. NICOLOSO Patrick l’azione contestata; - preso atto, sempre in via cautelare, dell’entità dell’episodio di aggressione sopra citato, sulla base delle risultanze ufficiali già agli atti; un tanto premesso, la C.D. ritiene la sussistenza di elementi tali da dare, allo stato, fondamento alla richiesta della Procura Federale della pronuncia di immediata sospensione cautelare ex art. 15/1 C.G.S. del tesserato NICOLOSO Patrick e di rimettere gli atti all’Ufficio Indagini perché, presa nota delle due dichiarazioni rese dai tesserati direttamente alla C.D. in ordine ai fatti in oggetto, se del caso, ne approfondisca la portata rimettendo successivamente al più presto gli atti alla mandante C.D. Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG 1. dispone la sospensione in via cautelare del sig. NICOLOSO Patrick (A.S.D. BUIESE) da ogni attività sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 C.G.S., con l’avvertenza che la sospensione diverrà operativa ed efficace solo al termine del periodo di squalifica che lo stesso sta al momento scontando, ovvero a fare tempo dal giorno successivo al 20.09.2005. 2. in ordine alla posizione della soc. A.S.D. BUIESE, rimette ogni decisione, riservandosi ogni provvedimento, alla chiusura del presente procedimento. 3. Convoca sin d’ora nuova seduta per il giorno 10 novembre 2005 ad ore 18.00 ad Udine in via Tullio n. 9 per il più da praticarsi.
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