COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 22 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento della Società U.S. Castelsardo da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 22 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento della Società U.S. Castelsardo da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Con comunicazione del 16 giugno 2005 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti veniva deferita a questa Commissione la Società U.S.Castelsardo per la violazione dell’art.4, comma 2, del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti avendo pattuito con l’allenatore Marco Bottegoni una rateizzazione del premio tesseramento in un numero di rate superiore alle quattro consentite. La Commissione contestava l’addebito invitando la Società che qui interessa alla presentazione di eventuali memorie in difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il 12 settembre 2005, fissando, altresì, la seduta odierna per la decisione. Nei termini il Presidente pro-tempore della società U.S. Castelsardo comunicava di voler presenziare alla seduta odierna per essere sentito in ordine alla contestazione ascritta. Con nota del 15 settembre 2005 il predetto Presidente comunicava che, per improrogabili impegni di lavoro, non avrebbe potuto partecipare all’odierna seduta facendo presente che, avendo assunto la presidenza della Società dal luglio 2004, della quale in precedenza non faceva parte, non era a conoscenza degli impegni assunti dal precedessore. Nel constatare la legittimità del deferimento chiedeva che venisse altresì riconosciuta la buona fede della Società tenuto conto del fatto che all’allenatore Marco Bottegoni era stata tempestivamente corrisposta l’intera somma come stabilito dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione, ritenuta accertata la diretta responsabilità della Società U.S. D.Castelsardo in ordine all’addebito contestato, DELIBERA di infliggere alla Società Castelsardo l’ammenda di Euro 150,00.
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