COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Rosario Compagno – allenatore tesserato con la Società A.S. Carini e della Società A.S. Carini – Proc. n. 3/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Rosario Compagno – allenatore tesserato con la Società A.S. Carini e della Società A.S. Carini – Proc. n. 3/A Il Procuratore Federale, esaminati gli atti relativi alla richiesta di accertamenti da parte del C.R. Sicilia, in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dell’A.S. Carini, Sig. Rosario Compagno, all’organo di informazione “Il Giornale di Sicilia” del 7 Marzo 2005, in merito alla gara Campobello Mazara/Carini più volte rinviata; rilevato sulla base di quanto accertato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Rosario Compagno integrano gli estremi della violazione di cui all’art.3, comma 1, del C.G.S., in quanto lesive alla reputazione di persone o organismi operanti nell’ambito federale, e dell’art. 1 comma 1) C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C., contestati debitamente i superiori addebiti anche agli interessati ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare: 1) il Sig. Rosario Compagno allenatore tesserato con la Società A.S. Carini per rispondere della violazione di cui all’art. 3 comma 1) e all’art 1 comma 1) C.G.S. per quanto descritto nella parte motiva; 2) 2) la Società A.S. Carini a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4) C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato; Dato atto dell’avvenuta debita notifica degli addebiti contestati, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 6.09.2005 con inizio alle ore 16.00. Sono presenti il Sig. Rosario Compagno ed il Sig. Giovanni Palazzolo, Presidente della Società A.S. Carini. Interrogato il Sig. Compagno Rosario lo stesso ha ammesso di avere rilasciato alcune dichiarazioni alla Stampa le cui intenzioni e contenuto risulterebbero non corrispondenti alterando il pensiero espresso; pertanto quanto riportato dalla stampa andrebbe ridimensionato; ammette però di non avere provveduto ad effettuare smentita delle dichiarazioni in questione; Il Presidente della Società A.S. Carini, Sig, Giovanni Palazzolo si adegua condividendo quanto sostenuto dal suo tesserato Sig. Rosario Compagno; A conclusione, in mancanza di eccezioni di sorta, sono state raccolte le richieste delle parti in causa: a) Procura Federale: ritenere responsabili le parti deferite di quanto loro ascritto, come da atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Rosario Compagno la squalifica a tutti gli effetti, per mesi uno; di infliggere alla Società A.S. Carini, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); b) Il Sig. Rosario Compagno ed il Sig. Giovanni Palazzolo, insistendo su quanto sostenuto in udienza, si rimettono al giudizio di questa Commissione Disciplinare. Il caso in esame non presenta necessità alcuna in ordine ad ulteriori accertamenti o di ulteriore attività istruttoria; La responsabilità statuita a carico del Sig. Rosario Compagno trova conferma su quanto dallo stesso dichiarato. Lo stesso, soprattutto, non ha provveduto ad alcuna smentita ufficiale all’Organo di Stampa, anche se ha dato un senso diverso alle dichiarazioni riportate; Appare pertanto, di tutta rilevanza che in mancanza di tale smentita ufficiale il messaggio raccolto dalla pubblica opinione è quello che è dato cogliere dalla lettura dell’articolo in menzione; Ciò posto, visti gli artt. 1, 2 3, 13 e 14 C.G.S. DELIBERA: di ritenere il Sig. Compagno Rosario allenatore tesserato con la Società A.S. Carini, responsabile degli addebiti, di cui all’atto di rinvio a giudizio , infliggendogli, a tutti gli effetti la squalifica per mesi uno; di infliggere alla Società A.S. Carini, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); La presente delibera va notificata agli interessati, nonchè alla Procura Federale.
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