COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Santamaria Pietro Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l. e Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l. – Proc. n. 4/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento a carico di Santamaria Pietro Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l. e Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l. – Proc. n. 4/A Il Procuratore Federale, esaminati gli atti relativi alle dichiarazioni rese ad organi di informazione dal Sig. Santamaria Pietro Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l. su “La Gazzetta della Sicilia” dell’ 11.03.2005; ritenuto di trascrivere qui di seguito i passi più rilevanti delle predette dichiarazioni, ai fini del presente provvedimento disciplinare, utilizzando il citato articolo apparso su “La Gazzetta della Sicilia dell’11.03.2005”: “Ci hanno trattato da criminali. La Lega Sicula non mi sorprende più, Quanto ci è successo non è una novità, perchè probabilmente qualcuno ha già deciso le sorti del Campionato. Io non sono un visionario: da tempo ripenso ad un episodio. Ero in tribuna ad assistere alla partita Comiso/Nissa. Mi presentarono il presidente della Lega Provenzano, il quale stringendomi la mano mi disse “Ma il Licata esiste ancora?” Sono rimasto di ghiaccio e da allora ho iniziato a capire tante cose. Lo scorso Agosto era stato ufficialmente comunicato che la finale di Coppa Italia si sarebbe disputata a Caltanissetta, sede vicina a Licata. Forse non pensavano che una squadra salvatasi ai play-out, impiegando una schiera di ragazzini, potesse arrivare fin là. Ebbene, quanto successe la Lega cambia inspiegabilmente sede scegliendo il campo di Mazara del Vallo, che avevamo battuto nella corsa-salvezza. Ma come si fa a disputare un incontro così importante in uno stadio con la tribuna inagibile? No le dico quanto amichevole sia stata l’accoglienza nei nostri confronti. La partita Campobello/Carini è stato ancora una volta rinviata (per impraticabilità di campo n.d.r.) dal 9 al 30 Marzo. Quando la classifica sarà più chiara. Evidentemente durante questa settimana è forse piovuto solo a Campobello di Mazara. Un altro episodio: contro il Cephaledium il Campobello sta perdendo 1 – 0, guarda caso l’arbitro si infortuna. Partita sospesa e quando viene ripetuta il Campobello vince. Perchè siamo una pretendente alla promozione. Nel nostro ambiente, e non solo, si dice che il Campobello deve vincere perchè così rientra nel grande giro il Mazara, al quale verrebbe ceduto il titolo. Interpretazione plausibile: ci si può credere? Rilevato che nel corso delle medesime, il predetto ha espresso giudizi lesivi della reputazione di Organi Federali in ordine a favoritismi di cui godrebbe la squadra del Campobello di Mazara; ritenuto che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 3 comma 1), in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e 1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ascrivibile al Sig. Santamaria Pietro, Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l., nonchè a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile alla Società Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l.; ha deferito inanzi questa Commissione Disciplinare 1) Santamaria Pietro, Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l.; 2) la Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l., per rispondere il primo della violazione di cui all’art.3 comma 1) C.G.S., per avere reso dichiarazioni lesive della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e all’art.1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva come descritto nella parte motiva; la Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per la violazione ascrivibile al proprio presidente; Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13.09.2005 con inizio alla ore 16.00; Alla stessa sono presenti il Sig. Santamaria Pietro anche a nome della sua Società assistito dall’Avv. Gaetano Cardella,. Chiamato a deporre il Sig. Santamaria Pietro lo stesso ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere; L’assistente avvocato per conto del Sig. Santamaria Pietro e della di lui Società si è riportato, in buona sostanza, a quanto dichiarato, riportato nei relativi verbali, innanzi l’Inquirente. Ha insistito che le dichiarazioni in questione rilasciate dal suo assistito non volevano essere offensive ma di protesta, il che sminuisce alquanto l’addebitata responsabilità; In mancanza di ulteriori domande o eccezioni sono state raccolte le richiesta delle parti in causa: 1) Procura Federale: ritenere responsabili le parti deferite degli addebiti di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo al Sig. Santamaria Pietro l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. per anni uno e mesi sei; Di infliggere alla Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); 2) Il Sig. Santamaria Pietro la Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l., e per essi l’Avv. Gaetano Cardella che li assiste; insiste sul travisamento delle dichiarazioni riportate dalla stampa, chiedendo, in via principale, l’assoluzione dei suoi assistiti perchè il fatto non costituisce illecito; in via subordinata l’adozione della sanzione meno afflittiva, tenuto conto anche della mancanza di precedenti in specie in carico; Va subito annotato che il tentativo della invocata dichiarazione di non responsabilità, per l’addebito contestato, sia pur esso apprezzabile, non raggiunge lo scopo prefissato, contrastando del tutto con le risultanze documentali che trovano la loro certezza impositiva perchè riferite su dichiarazioni pubblicate su un Organo di Stampa; All’uopo risulta anche come confermato dall’interessato che non è stato provveduto ad effettuare smentita dalle dichiarazioni in questione; Il Sig. Santamaria Pietro, innanzi l’Inquirente, in buona sostanza, ha confermato le sue dichiarazioni alla stampa dando però, un proprio senso che intendeva dare alle dichiarazioni medesime; E’ opportuno evidenziare che la mancata smentita ufficiale su quanto riportato dalla stampa ed attribuito all’interessato ha permesso di far recepire dalla pubblica opinione il convincimento di determinate accuse formulate, ne le postume giustificazioni o chiarimenti addotti possono trovare ingresso per l’invocata non responsabilità. Pertanto, non può non statuirsi la responsabilità a carico del Sig. Santamaria Pietro chiamato a risponderne; Conseguenza è la responsabiltà posta a carico della Società rappresentata. Ciò posto, visti gli art. 1 comma 1), 2 comma 4), 3 comma 1) C.G.S. nonchè 13 e 14 C.G.S. DELIBERA: di ritenere il Sig. Santamaria Pietro Presidente S.S.D. Licata 1931 S.r.l., responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. fino al 30.06.2006; di infliggere alla Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta di quanto ascritto al proprio Presidente, l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate nonchè alla Procura Federale.
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