COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di BARZOTTINI DAVID, quale dirigente della Polisportiva BARBERINO Val D´Elsa Calcio a 5, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di BARZOTTINI DAVID, quale dirigente della Polisportiva BARBERINO Val D´Elsa Calcio a 5, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.- Con formale atto di contestazione, recepito da questa CD, il Presidente del Comitato Regionale ha disposto il deferimento del dirigente e della società in oggetto, per rispondere, il tesserato della violazione dell´art. 1 C. di G. S. per avere inoltrato una lettera per posta elettronica in data 24 giugno 2005 a contenuto oltraggioso verso Organi federali. La Società per responsabilità indiretta e correlata alla violazione ascritta al proprio dirigente. Rinviati dinanzi a questa C.D. in data 9 settembre 2005 per la trattazione del caso, si presentava il tesserato deferito, il quale non contestava l´addebito, spiegando che intendeva esclusivamente ottenere (sia pur con espressioni di cui riconosce la non liceità) delle spiegazioni sul metro di giudizio in punto di applicazione delle sanzioni disciplinari. E´ certo, così come rappresentato dalla contestazione, l´effettivo verificarsi della vicenda in parola e l´attribuibilità agli incolpati di specifiche responsabilità, così come loro imputate. Il tenore della missiva in parola – allegata alla contestazione ed agli atti – è in equivoco ed il cui contenuto può sintetizzarsi in un excursus – “colorato” da toni perentori – su taluni parametri di giudizio in punto di applicazione di sanzioni per fatti similari e collegati alla vicenda disciplinare che lo riguardava, concludendosi con un “VORREI VS. SPIEGAZIONI SUL VS. METODO DI GIUDIZIO . VERGOGNATEVI !!!!!!!” rivolto alla Commissione Disciplinare FIGC Calcio a 5. La gravità non assoluta della condotta, in ragione del mancato uso di parole effettivamente ed esplicitamente ingiuriose, la piena ammissione dell´addebito, la sottoscrizione della missiva medesima ( senza, pertanto, adottare soluzioni ipocrite), pur non facendo venir meno la palese illegittimità del suo agire, depone per l´adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, fissare in mesi uno di inibizione per il Dirigente BARZOTTINI DAVID . Deve anche asseverarsi la responsabilità indiretta della Società Polisportiva BARBERINO Val D´Elsa Calcio a 5, per la quale il BARZOTTINI opera, sotto il vincolo assunto con il sodalizio, che deriva dalla conclamata responsabilità del suo tesserato. Ciò posto, in ragione di quanto già espresso, appare congrua, l´applicazione della sanzione di Euro 200 di ammenda. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del dirigente BARZOTTINI DAVID, e della Società Polisportiva BARBERINO Val D´Elsa Calcio a 5, in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica al BARZOTTINI la inibizione per mesi uno; ed alla Società Polisportiva BARBERINO Val D´Elsa Calcio a 5, l´ammenda di Euro 200 (duecento)
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