COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 31/08/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D COSENZA CALCIO S.P.A. – ROSSANESE 1909 A.S.D.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 3 del 31/08/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA SERIE D
COSENZA CALCIO S.P.A. - ROSSANESE 1909 A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata a seguito dell'ordinanza Prefettizia del 27 82005
che vietava l'utilizzo dell'impianto sportivo, rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti
di competenza al fine dello svolgimento della gara medesima.
BITONTO - F.C.LAVELLO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione
sul terreno di gioco della società Lavello entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire a riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli art. 12 punto 3 CGS e 53 punto 2 NOIF, nonchè il Comunicato Ufficiale n° 1 del 23 82005
art.7 del Comitato Interregionale;
P.Q.M.
Delibera di comminare alla società Lavello:
1) la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
2) l'esclusione dal proseguimento della manifestazione;
3) l'ammenda di E.5000 quale rinuncia
3) l'indennizzo per il mancato incasso così come previsto dal punto 1 let. o) del C.U. n° 1
dell1 72005 del Comitato Interregionale.