COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 22/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 04/09/2005 SPES MENTANA – PISONIANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 22/09/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA SERIE D
GARA DEL 04/09/2005 SPES MENTANA - PISONIANO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 4 del 7 92005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Spes
Mentana e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per avervi preso
parte il calciatore Chiavarini Franco (tesserato Pisoniano), squalificato, come da C.U. n°54 del
07 12005 del Comitato Regionale Lazio e schierato in campo con il n° 7 invocandosi per l'effetto,
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 comma 5 del CGS;
- rilevato che, come si evince dal C.U. n°54 del 7 12005 del Comitato Regionale Lazio,
documentazione acquisita da questo Giudice Sportivo, al predetto calciatore, in quel momento
tesserato per la società Cynthia 1920, veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per
recidività in ammonizione ( II infrazione) nel corso della finale della Coppa Italia di "Eccellenza";
- ritenuto dunque, che il calciatore Chiavarini Franco, in quanto squalificato, non aveva titolo per
partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di
appartenenza, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Pisoniano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo