LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.46/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA MARTINA-JUVE STABIA DEL 4 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.46/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA MARTINA-JUVE STABIA DEL 4 SETTEMBRE 2005). La S.S. Juve Stabia S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato nei suoi confronti l’ammenda di 3.000,00 euro per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Martina-Juve Stabia disputatasi il 4/9/2005, acceso alcuni fumogeni e realizzato nel settore dagli stessi occupato scritte di offesa alla società ospitante — dolendosi dell’entità della sanzione di cui chiede, per i motivi svolti nell’atto di impugnazione, una sensibile riduzione. A suffragio di tale richiesta, sostanzialmente adduce quali circostanze a suo avviso attenuanti: I) il comunque regolare svolgimento della gara; 2) l’essere stati commessi in campo esterno gli atti ascritti ai propri tifosi; 3) l’assenza di precedenti specifici a carico del sodalizio appellante. La Commissione letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. Questo atteso che, ad avviso della Commissione, non essendovi dubbio di sorta sul reale accadimento dei fatti contestati, né potendosi utilmente addurre, come valide ad attenuare la responsabilità della reclamante, le circostanze dalla stessa invocate, l’entità della sanzione irrogata da primo Giudice appare congrua. Di guisa che, non risultando meritevole di censura neppure sotto il profilo dell’equità, la impugnata decisione merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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