LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA LEGNANO-CASALE DEL 4 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA LEGNANO-CASALE DEL 4 SETTEMBRE 2005). La A.C. Legnano S.r.l ha interposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 3.000,00 euro per avere i propri sostenitori tenuto, al termine della gara Legnano-Casale disputatasi il 4/9/2005, il comportamento descritto in motivazione del provvedimento impugnato, assumendo che detta decisione deve ritenersi viziata sia. sotto il profilo del fatto che in punto diritto e pertanto “illegittima ed ingiusta”, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione. In buona sostanza la reclamante assume, ampiamente argomentando, che a suo avviso il rapporto dell’assistente arbitro sull’accaduto non risponde alla realtà dei fatti e che il supplemento di rapporto stilato dal detto assistente non può di per sé costituire fonte di prova idonea a supportare l’imputazione. Conclusivamente chiede quindi: in tesi, l’annullamento della sanzione comminata; in mero subordine, una significativa riduzione della stessa. La Commissione, letto il reclamo, ascoltato I’avv. Annalisa Rosetti delegata a rappresentare la società nel corso della richiesta audizione personale, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. Questo, atteso che la dettagliata descrizione dell’episodio resa dal componente la terna arbitrale non si presta ad interpretazioni equivoche in merito all’effettivo accadimento dei fatti contestati, e considerato altresì che, a norma dell’art. 31 comma b) del vigente C.G.S. il rapporto degli ufficiali di gara costituisce fonte di prova certa nei procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre. Ciò posto, non essendovi margine a dubbi o incertezza di sorta sull’inequivoco tenore razzista delle espressioni nell’occasione rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, ed altresì considerato che l’entità della sanzione comminata costituisce il minimo edittale stabilito dalla norma sanzionatoria, il reclamo non può trovare accoglimento. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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