LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE EMANUELE BERRETTONI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA GROSSETO-CHIETI DEL 4 SETTEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE EMANUELE BERRETTONI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005 GARA GROSSETO-CHIETI DEL 4 SETTEMBRE 2005). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore Emanuele Berrettoni il quale lamentando l’eccessiva afflittività della sanzione ricevuta, contesta sia la ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto del direttore di gara sia l’interpretazione datane dal Giudice Sportivo in sede di applicazione della sanzione. In particolare si sostiene che la fattispecie in esame non integri l’ipotesi prevista dall’art.14 comma 2 bis lett.b) in quanto non sarebbe ravvisabile nella condotta del Berrettoni un atto violento né tanto meno gratuito. Infatti, il ricorrente precisa che nella prosecuzione di un’azione di gioco correndo fianco a fianco ad un’avversario veniva da quest’ultimo ostacolato con una mano, impedendogli di raggiungere celermente il pallone per la ripresa del gioco. Pertanto, il leggero calcio dallo stesso sferrato all’avversario deve essere valutato come una reazione all’ostruzione subita dallo stesso. Il ricorrente richiede inoltre alla Commissione di prendere visione delle immagini televisive dell’azione in esame. All’odierna riunione sono intervenuti il ricorrente e l’avv. Alessio Piscini, i quali ribadendo i motivi del ricorso richiedono una drastica riduzione della sanzione e depositano un DVD contenente le immagini della partita. Rileva preliminarmente la Commissione che l’adozione quale prova a discarico delle immagini televisive è ammessa in situazioni specifiche ed eccezionali, fra le quali non rientra la fattispecie in esame che non integra né un errore di persona né la possibilità di dimostrare l’assoluta estraneità del ricorrente ai fatti addebitati. Allo scopo di verificare l’attendibilità degli assunti difensivi la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di referto al direttore di gara. In tale sede quest’ultimo ha confermato la ricostruzione dei fatti fornita nel primo referto, precisando di non aver rilevato alcun comportamento ostruzionistico da parte dell’avversario del calciatore Berrettoni. Copia di tale supplemento è stata fornita per l’esame ai ricorrenti. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. La ricostruzione dei fatti delineata con precisione e puntualità negli atti ufficiali appare compatibile con la previsione normativa dell’art.14 comma 2 bis lett.b) con conseguente necessità di applicare la relativa sanzione prevista direttamente dal C.G.S.-. Di conseguenza la sanzione prevista dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata all’entità dei fatti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Emanuele Berrettoni (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.). La tassa va addebitata.
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