LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.11/C DEL 30/8/2005 GARA PORTOGRUARO-IVREA DEL 28 AGOSTO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/C del 24/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE MATTIELIG ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.11/C DEL 30/8/2005 GARA PORTOGRUARO-IVREA DEL 28 AGOSTO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo infliggeva la squalifica per due gare effettive al calciatore del Portogruaro Summagra, Mattielig Daniele, per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara e l’ammenda di 1.500,00 euro alla società sopraindicata per comportamento scorretto e violento dei sostenitori durante e dopo la gara e per comportamento offensivo di un fotografo autorizzato verso gli ufficiali di gara. Avverso tale delibera proponeva rituale reclamo la società, chiedendo la riduzione sia della squalifica che dell’ammenda. Sosteneva la reclamante che, alla fine della gara e a causa di alcune ritenute sviste arbitrali, il calciatore Mattielig, nella qualità di capitano, aveva esternato le sue rimostranze all’assistente dell’arbitro, ma senza offese e in maniera del tutto civile. Quanto al comportamento offensivo del fotografo, la società deduceva che questi lavorava per conto di una nota testata giornalistica e che, comunque, era stato prontamente allontanato dai dirigenti. Nulla sul comportamento dei tifosi. All’odierna riunione nessuno compariva. Risulta dal referto dell’assistente arbitrale che, a gara finita, il calciatore Mattielig si era a lui rivolto dicendogli “svegliati, incapace, maledetto”. Secondo tale risultanza di atti assistiti da fede privilegiata, non è dubitabile della portata offensiva delle espressioni, alla stregua del normale significato assegnato alle parole non riconducibile ad alcuna forma di misurata protesta. La misura delle sanzione appare congrua e rispondente a quella ordinariamente irrogata in fattispecie simili. Quanto alla posizione della società, il comportamento offensivo del fotografo verso l’altro assistente arbitrale non solo risulta dagli atti di gara, ma è sostanzialmente riconosciuto dalla reclamante. A nulla rileva, in ordine alla responsabilità sportiva, che l’operatore (significativamente qualificato come fotografo della squadra nel referto dell’assistente) sia stato allontanato dopo il fatto e che lavori anche per una testata giornalistica estranea, essendo stato comunque autorizzato dalla società. Congrua ed equa sembra la misura della sanzione pecuniaria inflitta, anche tenuto conto delle altre situazioni di irregolarità indicate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Portogruaro Summagra S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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