LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.25/C del 07/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI ROBERTO MARTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA VIS PESARO, E DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.25/C del 07/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI DI SERIE C A CARICO DI ROBERTO MARTA,
ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA VIS PESARO, E DELLA
SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L.-.
Su deferimento del Collegio Arbitrale è stata contestata a:
- Roberto Marta, calciatore della Vis Pesaro 1898;
- società Vis Pesaro 1898 S.r.l. la violazione dell’art. 94 comma 1 delle
N.O.I.F. in relazione all’art. 7 commi 4,7e 8 del C.G.S. per aver pattuito e
corrisposto somme extracontratto.
Il calciatore Marta ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale
vengono respinti gli addebiti riversando ogni responsabilità al comportamento
della società che avrebbe imposto il tipo di trattamento economico contestato.
Nessuno è intervenuto all’odierna riunione.
Preliminarmente la Commissione, verificato che i deferimenti in oggetto
sono stati inviati in data 22/7/2005, rileva che a norma dell’art. 18 C.G.S. le
infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche
si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui
sono maturate; constatato che la supposta infrazione è riferibile agli
emolumenti relativi alla stagione sportiva 2003-2004 il predetto termine di
prescrizione va individuato alla data del 30/6/2005, quindi anteriormente alla
data di invio dei deferimenti in oggetto.
Del resto la “ratio” della norma deve intendersi riferita alla tutela degli
interessi di terzi soggetti (società che successivamente usufruiscono delle
prestazione dei tesserati deferiti), che in presenza di sanzioni disciplinari a
carico dei soggetti stessi si troverebbero a subire un danno del tutto
ingiustificato.
Pertanto a parere della Commissione la norma di cui all’art. 18 n.4
C.G.S. richiede che il procedimento relativo alla irrogazione di sanzioni per le
infrazioni in oggetto debba necessariamente essere concluso entro la
stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state commesse.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione dell’infrazione
disciplinare, nei confronti di Roberto Marta, all’epoca dei fatti calciatore della
Vis Pesaro, e della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-.
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