LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S. SORA, E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, ALL’EPOCA DEI FATTI
PRESIDENTE DELL’A.S. SORA, E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta:
- a Signore, presidente della società A.S. Sora S.r.l., la violazione dell’art.90
comma 2 delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del
30/4/2004 e dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non
avere provveduto ad inviare la relazione semestrale al 31/12/2004 il prospetto
RI calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale;
- alla società A.S. Sora S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui
all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al
proprio presidente.
I soggetti deferiti non hanno presentato memorie difensive né
presenziato all’odierna riunione.
E’ invece intervenuto il rappresentante della Procura Federale avv.
Mario Taddeucci Sassolini che ha concluso il suo intervento richiedendo che
riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti agli stessi, considerando la
sussistenza della recidiva vengano inflitte le seguenti sanzioni:
- ammenda di 15.000,00 euro per la società;
- inibizione 2 mesi per il presidente.
Rileva preliminarmente la Commissione che la società A.S Sora S.r.l.
nella riunione del Consiglio Federale del 15/7/2005 non è stata ammessa al
Campionato di Serie C/1 per la stagione sportiva 2005/2006 a seguito di
irregolarità amministrative e contabili riscontrate dalla CO.VI.SO.C. (C.U. n.37
del 18/7/2005).
Rileva, inoltre, che le irregolarità contestate nell’oggetto del
deferimento altro non sono che l’inizio di una serie di violazioni che hanno
prodotto la successiva situazione di irregolarità amministrativa e contabile
assunte a base del provvedimento innanzi citato.
Ritiene pertanto la Commissione che il provvedimento di non ammissione al
Campionato di competenza costituisca la massima sanzione applicabile per la
complessa fattispecie innanzi delineata ed abbia quindi anche la funzione di
assorbire nei suoi effetti sanzionatori ogni altra precedente violazione
prodromica e funzionale allo stato di complessiva e non tollerabile irregolarità.
Di conseguenza appare ultronea e iniqua l’applicazione di sanzioni
aggiuntive che oltretutto andrebbero a colpire realtà societarie nuove e
diverse da quelle cui possono essere addebitati i fatti oggetto di valutazione,
nonché operanti in categorie inferiori con potenzialità economiche non
compatibili con le sanzioni previste dal C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Antonio Vincenzo Signore, all’epoca dei fatti presidente
dell’A.S. Sora, e societa’ A.S. Sora S.r.l. in quanto la non ammissione al
Campionato rappresenta sanzione assorbente per le violazioni contestate.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.44/C del 21/09/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO VINCENZO SIGNORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S. SORA, E SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-."