LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 12 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 9-10 settembre 2005 – Quarta giornata andata Soc. MANTOVA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 12 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 9-10 settembre 2005 - Quarta giornata andata
Soc. MANTOVA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Mantova intonava, al 15° del secondo tempo, alcuni
cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore
avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la
propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Mantova.
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