LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. TREVISO del 18 settembre 2005 – Terza giornata andata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 20 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. TREVISO del 18 settembre 2005 - Terza giornata andata
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 74 del 19 settembre 2005 osserva:
le immagini documentano che al 41’ del secondo tempo Rocchi, entrato palla al piede
nell’area avversaria, è affrontato dal portiere Handanovic. Per superare quest’ultimo
l’attaccante della Lazio allunga il pallone verso destra; Handanovic si tuffa nel tentativo,
non riuscito, di impossessarsene. Rocchi scavalca, saltando in corsa, l’ostacolo costituito
da una gamba distesa dell’avversario, e nella fase di discesa verso il terreno urta con il
piede sinistro il braccio destro del portiere, leggermente sollevato e ripiegato a gomito. In
conseguenza del contatto Rocchi cade a terra, ove rimane disteso per qualche secondo.
L’Arbitro, che ha costantemente seguito da dietro l’azione, decreta senza esitare il calcio
di rigore tenendo in mano il cartellino giallo. Poi, dopo uno scambio d’intesa verso
l’Assistente n. 1, estrae il cartellino rosso ed espelle Handanovic. Il referto arbitrale
contiene al riguardo la seguente testuale motivazione: “Per aver atterrato un giocatore
avversario con evidente possibilità di realizzare una rete”.
Occorre valutare a seguito della segnalazione del Procuratore federale se la condotta di
Rocchi abbia costituito una “evidente simulazione da cui sia scaturita l’assegnazione
del calcio di rigore a favore” e “la espulsione diretta del calciatore avversario” (art.
31, comma a3 punti 1 e 2 CGS).
Va determinato in via preliminare, il concetto di simulazione, quale ricavabile in
particolare dalle Regole del giuoco, che costituiscono la base normativa che deve seguire
il Direttore di gara.
La decisione ufficiale n. 6 IFAB, applicativa della Regola 12 “Falli e comportamenti
antisportivi”, qualifica come comportamento antisportivo “ogni atto simulatorio
commesso sul terreno di giuoco con lo scopo di ingannare l’Arbitro”.
L’art. 31 comma a3 CGS specifica ulteriormente per gli organi disciplinari tale nozione.
riservando l’ambito di utilizzabilità della prova televisiva alla simulazione evidente, cioè
a quella condotta che in maniera palese ed inequivoca, tale da non lasciare spazio a
dubbi, sia caratterizzata da un intento ingannatorio nei confronti dell’Arbitro, sì da far
conseguire il risultato antisportivo dell’assegnazione ingiusta di un calcio di rigore
e/o dell’espulsione diretta di un avversario.
Nel caso di specie il comportamento di Rocchi non può essere definito di evidente
simulazione perchè:
1. Nella prima fase dell’azione egli vuole superare Handanovic: allunga lateralmente
il pallone e, soprattutto, scavalca la gamba distesa dell’avversario con un salto in
corsa;
2. egli cade a terra dopo, ed in conseguenza, di un effettivo contatto tra il suo
piede sinistro e il braccio destro dell’avversario sollevato a gomito;
3. egli non abbassa la testa, come per “mirare” il corpo del portiere, ma continua a
seguire – certamente almeno per tutta la prima fase della sequenza – il movimento
del pallone da lui stesso allungato verso destra.
Le immagini possono - per vero – far sorgere qualche perplessità su una reale intenzione
di Rocchi di evitare l’impatto con il braccio di Handonovic. Infatti, nell’attimo del
contatto con l’avversario, la gamba destra dell’attaccante sembra quasi “strisciare” sul
portiere ed il suo corpo è già leggermente piegato in avanti, come “a tuffo”.
Ma in ogni caso, questi dati, oltre a non essere di interpretazione del tutto univoca, non
sono in alcun modo qualificabili come sintomatici di quella “evidente simulazione” che
l’art. 31 comma a3 pone come condizione per l’utilizzo della prova televisiva a fini
sanzionatori.
In altre parole – e conclusivamente – se le immagini non fanno escludere in modo assoluto
l’ipotesi che Rocchi non abbia fatto tutto il possibile per evitare il contatto con
Handanovic nella fase ultima del suo salto in corsa (e quindi lasciano qualche dubbio su
un davvero completo fair play del calciatore), esse sicuramente non evidenziano una
palese volontà da parte di Rocchi di ingannare l’Arbitro attraverso una simulazione
dell’impatto con l’avversario. Impatto che, invece, certamente vi è stato ed ha
oggettivamente provocato la caduta a terra dell’attaccante.
Mancano quindi i presupposti per l’applicazione di sanzioni disciplinari ex art. 31
comma a3 a carico di Rocchi, non risultando dimostrata dalle immagini una sua evidente
simulazione.
Quanto precede comporta, in via automatica, l’assenza di qualsiasi potestà di sindacato da
parte del Giudice Sportivo per quanto riguarda gli effetti disciplinari conseguenti al
provvedimento arbitrale di espulsione a carico di Handanovic.
Un tale intervento sarebbe stato legittimo solo se fosse stata dimostrata la simulazione ad
opera di Rocchi.
Non sussistendo tale premessa, agli organi disciplinari non è consentito, in considerazione
del combinato disposto degli artt. 31 comma a3 e 24 comma a3 CGS (“I Giudici Sportivi
giudicano ......... con esclusione dei fatti che investono decisioni di carattere tecnico o
disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che sono devolute alla esclusiva
discrezionalità tecnica di questi”), sindacare sulla base delle immagini l’esattezza o meno
della valutazione arbitrale sulla condotta di giuoco, nell’occasione, di Handanovic.
Il Giudice Sportivo non può che prendere atto della decisione assunta in campo dal
Direttore di gara, e irrogare la conseguente squalifica per una giornata a carico di
Handanovic ritenuto responsabile dall’Arbitro di aver annullato una chiara occasione da
rete con un fallo passibile di espulsione.
P.Q.M.
delibera di:
- non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Rocchi Tommaso
(Soc. Lazio) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale;
- infliggere al calciatore Handanovic Samir (Soc. Treviso) la squalifica per una giornata
effettiva di gara, con la motivazione riportata nel referto arbitrale e citata in premessa.
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