LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gare del 18 settembre 2005 – Prima fase – Seconda giornata

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gare del 18 settembre 2005 - Prima fase - Seconda giornata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione d’altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. ACIREALE – Soc. MESSINA Esaminati gli atti ufficiali, • rilevato che la Soc. Acireale ha impiegato il calciatore LEONARDI Rosario, nato il 18/8/1984, • visto l'art. 5 – comma a) del Regolamento della PRIMAVERA TIM CUP 2005/2006, delibera di infliggere: - alla Soc. Acireale la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Messina con il punteggio di 0-3; - alla Soc. Acireale l'ammenda di € 250,00; - ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; - al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. RE Salvatore (Soc. Acireale) l'ammonizione con diffida.
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