LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. SIENA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore D’AVERSA Roberto (gara Siena-Cagliari del 28/8/05 – C.U. 52 del 30/8/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 16 settembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. SIENA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore D’AVERSA Roberto (gara Siena-Cagliari del 28/8/05 – C.U. 52 del 30/8/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto D’Aversa, tesserato per la Soc. Siena, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Siena-Cagliari del 28/8/05, “perché al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva con un pugno al volto un avversario, il quale cadeva a terra”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, in persona del Presidente, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la riduzione della sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara. A sostegno del gravame, la ricorrente rileva che l’assistente dell’arbitro – che ha rilevato l’infrazione – si sarebbe limitato alla scarna descrizione di quanto avvenuto davanti ai suoi occhi laddove tale descrizione sarebbe troppo asettica e sfuggirebbe alla “dinamica complessiva dell’azione di giuoco che si stava svolgendo”, mancando in tal modo di rilevare che il fallo sarebbe stato commesso in un contesto complessivo di una azione di gioco e non “con il pallone a distanza di giuoco”. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Società ed il difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell’assistente, (la cui “nuda” ricostruzione non è stata peraltro contestata dalla ricorrente) “colpiva con un pugno al volto un avversario” ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità. Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall’assistente, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, riferito in modo chiaro ed esplicito dall’assistente dell’arbitro nel proprio referto, fonte privilegiata di prova ed in mancanza di alcun riscontro oggettivo della ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente.. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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