CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Salernitana Sport S.p.A., contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro U.S. Catanzaro S.p.A.,

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Salernitana Sport S.p.A., contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro U.S. Catanzaro S.p.A., I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0843 del 18 luglio 2005) promosso da: Salernitana Sport S.p.A., con sede in Salerno, Via R. Wenner n. 50, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Aniello Aliberti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Matteo Masoni, Antonio Brancaccio e Guglielmo Scarlato e domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Brancaccio in Salerno, Largo Dogana Regia n. 15, giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9, giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistente - e con l’intervento di U.S. Catanzaro S.p.A., con sede in Catanzaro, via A. Lombardi n. 6, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Claudio Parente, rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Carvelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, Via Settembrini n. 8, giusta delega in calce all’istanza di autorizzazione all’intervento datata 19 luglio 2005 - interveniente - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie B (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione della Salernitana Sport S.p.A. al campionato di calcio professionistico di Serie B (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la Salernitana Sport S.p.A. (“Salernitana” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio Arbitrale di: “1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o illegittimità e/o inammissibilità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 12/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie B per la stagione sportiva 2005/2006, della Salernitana Sport S.p.A., nonché della decisione della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.2005 che ha respinto il ricorso della Salernitana Sport S.p.A. avverso il provvedimento della CO.VI.SO.C. datato 8.7.2005 e ha espresso parere sfavorevole all’iscrizione al campionato di competenza della Salernitana Sport S.p.A. e, comunque, di tutta l’attività istruttoria procedimentale perché in aperta violazione di norme imperative e, comunque, privi di motivazione, nonché in contrasto con diritti costituzionalmente garantiti, laddove non si è ritenuta condizione valida e sufficiente per l’iscrizione della Salernitana Sport S.p.A. al campionato Nazionale di Serie B, per la stagione sportiva 2005/2006, la documentazione esibita e prodotta nei termini richiesti dalla indicata norma federale comprovante l’esistenza di una lite non temeraria che giustificava il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario; 2) In subordine e/o ove occorra, dichiarare nulli e/o annullare, ovvero disapplicare o dichiarare illegittimi o inefficaci gli anzidetti provvedimenti in uno con le disposizioni contenute nel C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005, in particolare nella parte riportata sotto l’indicazione 7B, per l’ipotesi in cui si ritenga non abbia previsto quale alternativa al pagamento la situazione come documentata dalla Salernitana Sport S.p.A. perché in contrasto con gli artt. 1, II comma L. n. 280/2003 nonché art. 3, III comma, D.L. n. 138/03 e artt. 3, 24 e 53 Cost.; 3) Accertare e dichiarare che gli impugnati atti e decisioni, e segnatamente il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005 e, a seguire, la decisione della CO.VI.SO.C. del 7.7.2005, la decisione della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.2005 e la Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 12/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie B, per la stagione sportiva 2005/2006, della Salernitana Sport S.p.A., sono nulli, illegittimi, inammissibili, inefficaci, in aperta violazione di norme imperative e comunque infondati in fatto e diritto perché in aperta violazione dell’art. 12 della Legge 23.3.1981 n. 91 che richiede che i controlli sulle Società sportive professionistiche siano finalizzati esclusivamente a garantire “il regolare svolgimento del campionato”; 4) Annullare e/o dichiarare nulli i provvedimenti e gli atti impugnati, ed in particolare la Deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 12/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie B, per la stagione sportiva 2005/2006, della Salernitana Sport S.p.A., perché nulla, illegittima, infondata perché violativa dei principi in tema di formazione della volontà degli organi collegiali e per violazione dell’art. 90 bis, comma 3 delle N.O.I.F.; 5) In ogni caso, per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullamento e/o l’illegittimità e/o disapplicare e/o riformare il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005 e/o gli atti procedimentali e/o la decisione della CO.VI.SO.C. del 7.7.2005 e/o il parere della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.2005, la Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, comunicata a mezzo telefax alla Salernitana Sport S.p.A. in data 15 luglio 2005, recante l’esclusione dal Campionato Nazionale Professionistico di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006 e/o di tutti gli atti del procedimento istruttorio; 6) In ogni caso, anche previo accoglimento (in tutto e/o in parte) delle conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare comunque il diritto della Salernitana Sport S.p.A., e comunque ammettere, a partecipare al Campionato Nazionale di serie B per la stagione sportiva 2005/2006, con l’adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno al fine di garantire l’esecuzione dell’emananda decisione arbitrale; 7) Condannare la F.I.G.C. al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, dei compensi dovuti agli Arbitri ed eventualmente agli altri organi della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, nonché a rimborsare alla Società istante, ut supra indicata e rapp.ta, ogni spesa ed onere sostenuto per il presente procedimento, ivi compresi i diritti amministrativi versati alla stessa Camera di Conciliazione ed Arbitrato, i diritti amministrativi versati alla CO.A.VI.SO.C e le spese legali di parte”. In via istruttoria, poi, la Ricorrente ha chiesto di “ordinarsi alla F.I.G.C. l’esibizione del verbale della riunione del Consiglio Federale del 15.7.05, nonché copia del fascicolo integrale relativo alla riunione della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.05”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, la Salernitana ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra: (i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie B e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”); (ii) che con decisione assunta in data 7 luglio 2005 (e comunicata l’8 luglio 2005 con nota prot. 4662.04/GC) la Co.Vi.So.C. ha contestato alla Salernitana la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”, e • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”. (iii) che con ricorso datato 12 luglio 2005 la Salernitana ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo “la riforma della decisione della COVISOC … e … il conseguente accertamento e la dichiarazione di possesso, da parte della Salernitana Sport S.p.A. dei requisiti previsti per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006”; (iv) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Salernitana, rilevando di “aver ricevuto direttamente dall’E.N.P.A.L.S. in data 11 luglio 2005 l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva della Salernitana Sport S.p.A.”, e pertanto dando atto che il secondo degli addebiti mossi dalla Co.Vi.So.C. “è venuto meno”; ma allo stesso tempo, in riferimento al primo dei due addebiti, rilevando che la Ricorrente “non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C.”; ed esprimendo dunque “parere sfavorevole” all’ammissione della Salernitana al campionato di competenza; (v) che il Consiglio federale della FIGC, con decisione assunta in data 15 luglio 2005, ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società SALERNITANA SPORT S.p.A. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2005/2006)”; (vi) che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate – ossia il CU n. 189/A, nonché le deliberazioni degli organi della FIGC relative alla istanza di iscrizione della Salernitana al campionato 2005-20006 – sarebbero “gravemente viziate sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge”, nonché del “difetto assoluto di motivazione”, con particolare riferimento all’art. 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91, non rispondendo a quanto previsto da tale disposizione di legge, che consente “controlli mirati alla sola verifica dell’equilibrio finanziario” delle società professionistiche e “circoscritti al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”: sia le previsioni del CU n. 189/A sia le altre decisioni impugnate apparirebbero fondate sul “dato meramente formale oltre che palesemente erroneo della documentazione acquisita”, senza alcuna motivazione in ordine all’incidenza dei mancati pagamenti sull’equilibrio finanziario della Salernitana, laddove la Ricorrente avrebbe provato di essere in possesso di tutti i requisiti economici e finanziari per garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza; (vii) che, inoltre, sempre a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate sarebbero “gravemente viziate sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge e comunque per la contraddittorietà e l’omessa applicazione della stessa disposizione … di cui all’art. 7 B” del CU n. 189/A: la Ricorrente avrebbe documentato l’esistenza di contenziosi non temerari in relazione ai debiti scaduti nei confronti dell’Erario e la pendenza di procedure di rateizzazione, “in avanzata fase di definizione”, di tali debiti, che gli organi della FIGC avrebbero omesso di esaminare; (viii) che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate risulterebbero “gravemente viziate anche sotto il profilo dell’omessa motivazione e della violazione dell’art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, con gravissime ripercussioni per il costituzionale diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio”: “omettendo di pronunciarsi sulle domande formulate” gli organi della FIGC avrebbero impedito alla Ricorrente “di articolare compiutamente una adeguata difesa su un punto decisivo della controversia”, ossia l’applicazione della disposizione che dà rilievo alla pendenza di contenzioso non temerario quale condizione alternativa al pagamento di debiti scaduti; (ix) che le decisioni impugnate, “attese le denunciate carenze motivazionali”, risulterebbero inoltre essere “in violazione di ulteriori principi fondamentali dell’ordinamento quali l’art. 1175 c.c., che impone nei rapporti intersoggettivi, in ossequio al principio di correttezza, l’obbligo di motivazione e dell’art. 3 della L. 241/90 che … impone … di rispettare l’onus clare loquendi”; (x) che il procedimento istruttorio risulterebbe viziato poiché gli organi della FIGC avrebbero omesso di chiedere chiarimenti sui punti risultati poi determinanti ai fini dell’esclusione della Salernitana dal campionato di competenza, e per aver disatteso la richiesta della Salernitana di essere ascoltata dalla Co.A.Vi.So.C.; (xi) che, infine, gli atti e le decisioni impugnate risulterebbero “gravemente viziate anche sotto il profilo dell’omessa valutazione e comparazione delle situazioni di diritto e degli interessi meritevoli di tutela”, attese le gravi conseguenze prodotte dal diniego di ammissione al campionato di competenza, tra l’altro ritenute pregiudizievoli degli stessi interessi dell’Erario ad ottenere il pagamento dei debiti scaduti; (xii) che, infine, la deliberazione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005 sarebbe “radicalmente nulla perché violativi dei principi fondamentali in tema di formazione della volontà degli organi collegiali”, avendo contribuito alla pronuncia dalla Co.A.Vi.So.C. – ritenuta erroneamente vincolante dal Consiglio Federale – anche componenti non presenti ai lavori della Commissione, ma ascoltati telefonicamente. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio Arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere il ricorso proposto dalla società attrice perché infondato in fatto ed in diritto”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC, in primo luogo, contesta le deduzioni della Ricorrente in merito alla pretesa illegittimità del CU n. 189/A, indicando come, a suo avviso, gli organi federali abbiano esercitato le funzioni di controllo loro demandate in piena coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla legge n. 81/91, e sottolineando come “le inadempienze contestate” alla Salernitana costituiscano “indici rivelatori di uno squilibrio economico-finanziario inevitabilmente destinato a riflettersi sulla necessaria continuità aziendale e, dunque, sul regolare svolgimento dei campionati”. Nel merito, poi, la FIGC illustra come a suo avviso la documentazione prodotta dalla Ricorrente confermi solo l’esistenza al 31 marzo 2005 di debiti scaduti verso l’Erario e non dimostri la pendenza di un contenzioso ad essi relativo. 6. Con “Istanza di intervento” datata 19 luglio 2005 la U.S. Catanzaro S.p.A. (“Catanzaro” o la “Interveniente”) ha chiesto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento particolare, di essere autorizzata ad intervenire nell’arbitrato avviato dalla Salernitana avverso la FIGC, illustrando la propria legittimazione ed il proprio interesse all’intervento per vedere rigettate le domande spiegate dalla Ricorrente. 7. Con provvedimento assunto in data 21 luglio 2005 il Collegio Arbitrale, ritenuto di dover provvedere senza ritardo sull’istanza presentata dal Catanzaro, senza sentire le altre parti dell’arbitrato, allo scopo di garantire l’efficacia, la celerità e l’efficienza della funzione arbitrale, ha autorizzato l’intervento del Catanzaro, pur riservandosi ogni ulteriore provvedimento. 8. Con “Comparsa di costituzione e risposta” datata 22 luglio 2005 la Interveniente ha illustrato le ragioni che a suo avviso giustificherebbero il rigetto per “infondatezza nel merito” della Domanda di Arbitrato della Salernitana, e fonderebbero il diritto dell’Interveniente a partecipare al campionato di Serie B in luogo della Salernitana, ed ha pertanto chiesto al Collegio Arbitrale di: “A) rigettare integralmente l’istanza di arbitrato proposta dalla SALERNITANA SPORT S.p.A. nei confronti della FI.G.C., in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della esclusione della predetta Società dal Campionato di Serie B 2005/2006; B) nel contempo, accertare e dichiarare il diritto della U.S. CATANZARO S.p.A. a partecipare al Campionato di Serie B 2005/2006, sussistendone tutti i presupposti materiali e giuridici; C) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento ritenuto utile a dare esecuzione alle decisioni sopra richieste, non esclusa la eventuale possibilità di una ammissione della U.S. CATANZARO S.p.A. alla Serie B come ventitreesima Società o, comunque, in soprannumero; D) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 9. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio Arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 24 luglio 2005. 10. Il 24 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio Arbitrale. In particolare, la Ricorrente ha eccepito in rito il difetto di interesse all’intervento del Catanzaro, per mancata allegazione della prova di resistenza. Nel merito, poi, la Ricorrente ha lamentato, innanzi tutto, la violazione della legge n. 241/1990 e degli obblighi di correttezza e buona fede dell’art. 1175 c.c.; ed ha denunciato l’assenza di motivazione del parere della Co.A.Vi.So.C. Per quanto riguarda, poi, la posizione nei confronti dell’Erario, la Ricorrente ha illustrato di aver soddisfatto il requisito alternativo della pendenza di una lite non temeraria. Ricorrendo la pendenza di lite non temeraria, a nulla varrebbe, dunque, eccepire l’assenza alla data del 30 giugno 2005 di una transazione con l’Erario perfetta ed efficace. La Interveniente, dal proprio lato, ha confermato il proprio interesse individuale, diretto e concreto a intervenire nella procedura arbitrale, affermando, nel merito, che la presentazione di istanza di transazione presuppone il riconoscimento, almeno parziale, del debito. La FIGC, infine, riconosciuta la natura amministrativa dell’attività di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, ha affermato il pieno rispetto della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. A tal riguardo la Resistente ha indicato come le norme federali prevedano un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., garantendo il pieno rispetto del diritto di difesa. La Co.A.Vi.So.C., inoltre, adottando un’interpretazione favorevole all’integrazione dei requisiti, avrebbe consentito un apporto partecipativo alla formazione della decisione finale. Quanto all’obbligo di motivazione, questa risulterebbe chiaramente anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Sul requisito della pendenza di un contenzioso non temerario, la FIGC ha contestato le affermazioni della Ricorrente e ha rilevato l’assenza di riferimento puntuale all’esistenza di una concreta lite. In esito all’udienza le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 11. In data 26 luglio 2005, il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della Ricorrente sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) A. Sull’ammissibilità dell’intervento. 1. La Ricorrente ha contestato all’udienza l’interesse del Catanzaro ad intervenire nel presente arbitrato, non essendo dimostrata l’utilità concreta che l’Interveniente deriverebbe dall’accoglimento delle sue domande. 2. Il Collegio Arbitrale ritiene invero di dover confermare il provvedimento emesso in data 21 luglio 2005, con il quale ha autorizzato l’intervento del Catanzaro nell’arbitrato. A tal riguardo il Collegio rileva come il Regolamento particolare stabilisca, nel suo art. 7, una serie di condizioni di ammissibilità dell’intervento. In base a tale disposizione la società che intende intervenire nell’arbitrato disciplinato dal Regolamento particolare debba: i. avere nella controversia tra altri insorta “un interesse individuale e diretto”; ii. dichiarare nella istanza di autorizzazione all’intervento che riconosce irrevocabilmente la decisione arbitrale sulle istanze proposte come manifestazione della propria volontà e che di conseguenza si impegna a rispettarla; iii. versare i diritti amministrativi dovuti; iv. essere vincolata dalla clausola compromissoria sulla quale è basato l’arbitrato tra altri avviato. Ebbene, il Collegio ritiene che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento particolare siano soddisfatte; ed in particolare che sia soddisfatta la prima tra quelle menzionate, essendo incontestate le altre. In riferimento a siffatta condizione, infatti, il Collegio sottolinea come l’interesse individuale e diretto menzionato dall’art. 7 del Regolamento possa consistere anche nella tutela di un’aspettativa di fatto, che possa essere legata solo ad un determinato esito dell’arbitrato tra altri avviato, così da concretizzarsi solo in dipendenza dell’accoglimento delle domande spiegate dall’interveniente. Ed invero il Catanzaro, pur non titolare di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata nei confronti di un eventuale “ripescaggio” disposto dalla FIGC in esito all’esclusione della Salernitana dal campionato di Serie B (vedi sezione C che segue), è nella condizione di fatto di poter aspirare a tale ripescaggio, quale titolare di un’aspettativa che, a prescindere dalla sua configurazione giuridica, sarebbe comunque pregiudicata dall’accoglimento delle domande della Ricorrente. Sussiste dunque un interesse individuale e diretto del Catanzaro ad opporsi ad esse. L’intervento va dunque ammesso. B. Sulle domande della Ricorrente. 1. In via preliminare, la Ricorrente, con la Domanda di Arbitrato, allo scopo di censurare le decisioni di diniego dell’iscrizione, adottate dagli organi della FIGC sulla base della normativa federale vigente, attacca la disciplina stessa, domandando, sotto vari profili, l’annullamento delle norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici per la stagione 2005-2006. 2. Il Collegio non condivide le censure mosse dalla Ricorrente, che ritiene debbano essere rigettate per due ordini di considerazioni. In primo luogo, il Collegio rileva che la normativa federale recata dal CU n. 189/A non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. In secondo luogo, e comunque, al Collegio Arbitrale appare che la disciplina adottata dalla FIGC sia congrua attuazione del compito demandato alla federazione stessa dal legislatore nazionale. Infatti, la l. 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12 (“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 189/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”) risanamento finanziario, attraverso il pagamento dei debiti scaduti verso l’Erario, gli enti previdenziali, i tesserati e gli altri soggetti del sistema sportivo (ovvero, in alternativa, l’esistenza di un contenzioso non temerario relativo a tali debiti), nonché presupponendo precisi parametri di consistenza patrimoniale, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società professionistiche, ed in linea con parametri costituzionalmente orientati. 3. Anche sul merito della controversia, ossia circa la sussistenza in capo alla Ricorrente dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, il Collegio Arbitrale ritiene che, alla luce della documentazione in atti, la domanda della Ricorrente non possa essere accolta. La Salernitana non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale e pertanto legittimamente la FIGC ha respinto la domanda di iscrizione al campionato di competenza. 4. In particolare dagli atti emerge che la Ricorrente non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti il 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario, e che non risulta provata la sussistenza dell’alternativa condizione della pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ad essi riferita. Dai documenti prodotti in arbitrato dalla stessa Ricorrente risulta, invero, che la Salernitana in data 10 maggio 2005 ha presentato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di transazione e di dilazione di pagamento del debito tributario ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.l. 8 luglio 2002 n. 138 (convertito in l. 8 agosto 2002 n. 178). In tale istanza la Ricorrente ha illustrato di avere debiti verso l’Erario recati da 3 cartelle di pagamento, nonché altri debiti per omessi versamenti di imposte; che le impugnazioni proposte verso 2 di quelle cartelle erano state respinte in primo grado, con decisioni avverso le quali erano ancora aperti i termini per l’appello; e che “in considerazione della ingente massa debitoria verso l’erario rispetto alla complessiva situazione patrimoniale della società, lo stato di insolvenza è da considerarsi verificato”. Su tale istanza è intervenuta la nota dell’Ufficio di Salerno dell’Agenzia delle Entrate datata 23 giugno 2005 (prot. n. 57130), invocata sotto più profili dalla Ricorrente, con la quale si è attestato che, “da un esame preliminare della documentazione acquisita, sussistono tutti i presupposti e requisiti di legge per addivenire al perfezionamento dell’accordo di transazione e dilazione dell’intero carico tributario” oggetto dell’istanza. Ebbene, ad avviso del Collegio, da tale nota, contrariamente a quanto allegato dalla Ricorrente, non si deduce affatto l’avvenuta transazione tributaria, la quale, ai sensi della normativa che la regola, prevede ulteriori specifici adempimenti, ma solo il generico intento dell’Agenzia delle Entrate di addivenire al perfezionamento di una transazione, peraltro successivamente non realizzata, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicazione datata 8 luglio 2005 (prot. n. 123928), pure riversata in atti. Tale nota, inoltre, ad avviso del Collegio, non rappresenta di per sé elemento indicativo della pendenza di una lite non temeraria relativa alla pretesa tributaria dello Stato nei confronti della Ricorrente. E ciò sia perché la transazione tributaria è istituto inteso anche a garantire l’esazione pur in presenza dell’insolvenza del debitore (tanto che la Salernitana nell’istanza volta ad ottenerla sottolineava proprio tale condizione) ed in assenza di contenziosi in atto; sia perché il CU n. 189/A richiede, quale condizione di ammissione al campionato, in alternativa alla soddisfazione del debito tributario, la sua attuale contestazione in sede contenziosa. Deve quindi ritenersi non provata la pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria ovvero strumentale nei confronti delle diverse voci di debito relative al comparto sportivo. Mentre risulta provata l’esistenza di una “ingente massa debitoria verso l’erario”, per effetto della cui misura, secondo l’ammissione della stessa Ricorrente, “rispetto alla complessiva situazione patrimoniale della società, lo stato di insolvenza è da considerarsi verificato”. 5. Difetta dunque una delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione della Salernitana al campionato di Serie B nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. 6. La Ricorrente censura l’attività degli organi della FIGC, e la deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, ed effettuare una comparazione degli interessi coinvolti, sottoposti dalla Ricorrente stessa. 7. Il Collegio non condivide tali censure e ritiene che la legittimità delle decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto i profili indicati. In primo luogo, il Collegio rileva che anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato. In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, in adempimento dell’ordinario onere probatorio ad essa incombente,, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. E dunque, la conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al Campionato di Serie B per la stagione 2005-2006 esclude di per sé l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione, e della omessa, da parte degli organi della FIGC, pronuncia su di un punto ritenuto essenziale dalla Ricorrente, poi sottoposto al giudizio di questo Collegio. 8. Il Collegio, infine, non condivide l’ulteriore censura mossa dalla Ricorrente alla deliberazione della Co.A.Vi.So.C. – e quindi del Consiglio Federale che su di essa si è basato – per violazione dei principi in tema di formazione della volontà degli organi collegiali. Ad avviso del Collegio risulta infatti rispettata la regola, in tema di funzionamento degli organi operanti nell’ambito della FIGC, stabilita dall’art. 7 comma 4 delle N.O.I.F. della FIGC, in forza della quale “gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. … Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza”. La partecipazione con il mezzo telefonico alla riunione della Co.A.Vi.So.C. di due suoi componenti risulta dunque conforme a siffatta prescrizione. 9. Le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito. C. Sulle domande della Interveniente. 1. L’Interveniente, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto al Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare il diritto di essa Interveniente a partecipare al campionato di Serie B per la stagione 2005/2006 in sostituzione della Ricorrente, esclusa dalla FIGC con i provvedimenti qui confermati. 2. Tale domanda, a prescindere da ogni considerazione circa la sua proponibilità, che rimane impregiudicata, deve comunque essere respinta, perché inammissibile. Ritiene infatti il Collegio che la Interveniente non abbia alcuna legittimazione ad agire per ottenere, attraverso la pronuncia di questo Collegio Arbitrale, l’ammissione al campionato di Serie B. A tal riguardo il Collegio rileva come non appaia configurabile, in capo al Catanzaro, così come in capo a ciascuna delle società che potenzialmente aspirino al ripescaggio, una posizione soggettiva (ed una correlata “pretesa” al ripescaggio) giuridicamente qualificata. Infatti, la sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza è un istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura indirizzata a tutelare il bene primario collettivo del mantenimento dei livelli quantitativi applicabili ai vari campionati, la quale solo in via indiretta e mediata reca benefici alle società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi, amministrativi e finanziari. Il ripescaggio non può, pertanto, essere considerato come il bene costituente l’oggetto di un preteso diritto soggettivo perfetto da parte delle società, ma rappresenta solo un beneficio di fatto, verso il quale la società vanta, semmai, solo un’aspettativa. Coerentemente, dunque, l’ultimo paragrafo del Comunicato Ufficiale n. 224/A, recante i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005-2006, adottati dal Consiglio Federale della FIGC il 13 giugno 2005 CU n. 224/A, ha disposto che: “Tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni”. 3. Poiché dunque il Catanzaro non può vantare alcuna pretesa giuridicamente qualificata al ripescaggio, la sua domanda, volta ad ottenere l’ammissione al campionato di Serie B, stagione 2005/2006, è inammissibile, e come tale va rigettata. D. Sulle spese. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: • rigetta la domanda della società istante Salernitana Sport S.p.A.; • pone a carico della società Salernitana Sport S.p.A. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it