CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Polisportiva Rosetana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Polisportiva Rosetana Calcio Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
composto da:
On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111
riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
(testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti, sulla base dell’accordo delle parti, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare)
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0855 del 18 luglio 2005) promosso da:
Polisportiva Rosetana Calcio Srl, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Fonte dell’Olmo s.n.c., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Pasqualino Iezzi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Pietro Di Giacinto e Prof. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pietro Di Giacinto, in Pineto (TE), Viale G. D’Annunzio n. 207 (tel. 0859491989, 0859493373; fax
0859491989, 0859493373), giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 18 luglio
2005
- ricorrente -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06858231; fax 0685823200), giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005
- resistente -
basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C2
(stagione 2005-2006); ed
avente ad oggetto l’iscrizione della Polisportiva Rosetana Calcio Srl al campionato di calcio
professionistico di Serie C2 (stagione 2005-2006)
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
1. Con “Atto introduttivo di giudizio arbitrale” datato 18 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la Polisportiva Rosetana Calcio Srl (“Rosetana” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la
“Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”).
2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale
“… l’ammissione al torneo di calcio professionistico di serie C2 della Società ricorrente anche a mezzo dell’annullamento:
a) delle determinazioni contenute nella delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del
15/7/2005, negatorie dell’autorizzazione all’iscrizione al campionato di serie C2 della società ricorrente, unitamente ai pareri resi su tale argomento da Co.Vi.So.C. e Co.A.Vi.So.C.
b) di altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale – ivi comprese le norme N.O.I.F. citate negli atti di cui alla lettera a) – comunque lesive degli interessi dei ricorrenti”.
3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza, la Rosetana ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra:
(i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie C2 e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”);
(ii) che con nota dell’8 luglio 2005 (sub prot. 4736.04/GC) la Co.Vi.So.C. ha contestato alla Rosetana la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In
particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
• il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore
19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”;
• il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore
19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”;
• il “mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 135.023,00”; e
• il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”;
(iii) che con ricorso proposto alla Co.A.Vi.So.C. ai sensi dalla parte IV del CU n.
189/A la Rosetana ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C., chiedendone la riforma;
(iv) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Rosetana, rilevando che la Ricorrente “non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C.”, e pertanto esprimendo “parere sfavorevole” all’ammissione della Rosetana al campionato di competenza;
(v) che il Consiglio Federale della FIGC in data 15 luglio 2005 ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società Polisportiva Rosetana Calcio S.r.l. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C2 (stagione sportiva 2005/2006)”;
(vi) che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate – ossia le deliberazioni degli organi della FIGC relative alla istanza di iscrizione della Rosetana al campionato 2005-20006 e le norme federali da esse presupposte – sarebbero illegittimi sotto più profili, in quanto viziati da “eccesso di potere per difetto della motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti” in riferimento alla valutazione di insussistenza dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, “violazione e falsa applicazione dell’art. 4 dello Statuto della Lega Professionisti Serie C”, “violazione del principio del giusto procedimento”, “eccesso di potere per contrasto con i precedenti – disparità di trattamento
– difetto di motivazione”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 178/2002”, “violazione e falsa applicazione degli art. 2482 ter e ss. c.c. in connessione con gli art. 2463 e 2447 c.c.”, nonché da “eccesso di potere per difetto di motivazione” e da “travisamento dei fatti” sotto ulteriori profili. In particolare, ed in sintesi, per quanto riguarda i requisiti di iscrizione ai campionati, la cui assenza era stata indicata dagli organi della FIGC quale motivo di rigetto della domanda di ammissione al campionato di competenza, la Rosetana osserva:
a. quanto al presunto mancato ripianamento della carenza patrimoniale, che l’assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 1° giugno 2005, ha deliberato un aumento di capitale, integralmente sottoscritto e versato per l’importo di €
181.000, ossia in misura sufficiente a ricondurre la Ricorrente entro i limiti patrimoniali stabiliti dalle norme federali;
b. quanto al presunto mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c., che la menzionata operazione sul capitale della Ricorrente ha fatto venire meno anche i presupposti per l’applicazione della norma codicistica, restituendo alla società “una considerevole solidità economica” (anche in considerazione di ulteriori crediti vantati dalla Ricorrente);
c. quanto al presunto mancato pagamento dei debiti verso gli enti previdenziali, che entro i termini stabiliti dalle norme federali essa ha richiesto la dilazione del proprio debito, “senza ottenere risposta alcuna dalla Pubblica Amministrazione”, così che “la mancata pronuncia dell’Amministrazione sul punto deve esprimersi come silenzio-assenso”, tanto più che “non può certo pensarsi che il ritardo della Pubblica Amministrazione nel riscontrare le istanze del contribuente possa in qualche modo essere posto a carico ed a svantaggio del contribuente stesso”;
d. quanto al presunto mancato pagamento dei debiti verso l’Erario, che sull’istanza di dilazione del debito inoltrato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, questa “non si è mai pronunciata, facendo quindi sì che sulla richiesta di rateizzazione … si formasse il silenzio assenso”;
e. che, comunque, l’avvenuta presentazione agli enti previdenziali e all’Erario delle domande di dilazione/rateizzazione “ha fatto sorgere la pendenza di una trattativa stragiudiziale, di fatto del tutto equiparabile ad un contenzioso”, il quale determinerebbe la sospensione sino alla pronuncia della Pubblica Amministrazione dei termini per la documentazione della definizione delle posizioni nei confronti degli enti previdenziali e dell’Erario, ovvero la “possibilità di … iscrizione al campionato”;
f. che i termini posti dalla normativa federale in materia di iscrizione ai campionati sarebbero dunque stati osservati, poiché la Ricorrente entro tali termini si è attivata per soddisfare i requisiti da essa posti;
g. che, alla luce della consistenza del capitale sociale, “in gran parte interamente versato”, dei crediti vantati presso la lega di competenza, e delle garanzie ottenute a copertura delle proprie esposizioni, la Rosetana “verte in una situazione economica che, nel desolante quadro delle altre Società appartenenti alla Lega Professionisti di Serie C, potrebbe dirsi invidiabile”, e pertanto non sarebbe tale da giustificare il diniego di iscrizione al campionato di competenza.
4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza o eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società istante perché infondate in fatto ed in diritto”.
5. A sostegno della propria difesa la FIGC nella Memoria di Costituzione fa rilevare tra l’altro:
a. che “nessuna delle richieste di rateizzazione avanzata dalla società istante ad Erario, ENPALS ed INAIL – tutte proposte in prossimità della scadenza dei termini previsti dalla normativa federale, quando non oltre – ha trovato accoglimento presso l’ente competente. Anzi, addirittura in un caso l’ente preposto (ENPALS) ha negato alla Rosetana l’accesso a qualsiasi forma di rateizzazione, sulla base della considerazione che la società istante si era già resa inadempiente ai termini della dilazione concessa l’anno precedente”;
b. che “infondata è … l’interpretazione della norma di cui all’art. 3 comma 3 del D.L.
138/2002 … secondo la quale in assenza di un riscontro entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di rateazione all’Agenzia delle Entrate, la stessa deve considerarsi accolta per silenzio-assenso” e che comunque tale termine non è ancora decorso;
c. che “le operazioni sul capitale poste in essere dalla Rosetana non sono affatto sufficienti a sanare la posizione riscontrata dalla Co.Vi.So.C.”.
6. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, il quale ha fissato l’udienza per il giorno 25 luglio 2005.
7. Il 25 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale la Ricorrente ha ribadito la piena titolarità dei requisiti per l’iscrizione ai campionati e la loro corretta documentazione; ha lamentato i ritardi e le inadempienze della pubblica amministrazione; ha ribadito la solidità della posizione economico-finanziaria della società; ha invocato la concessione di un ragionevole tempo di dilazione per il completamento degli adempimenti. La FIGC, da parte sua, ha contestato la tardiva attivazione della Ricorrente innanzi alla pubblica amministrazione e ha lamentato il mancato o tardivo adempimento dei requisiti prescritti dalla normativa federale. In esito all’udienza entrambe le parti hanno consentito alla proroga per il deposito del lodo nel testo integrale entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del dispositivo, si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio.
8. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda arbitrale della
Ricorrente sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
(anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14. 1 del Regolamento particolare)
A. Sulle domande della Ricorrente.
1. In via preliminare il Collegio nota che la Ricorrente, con la Domanda di Arbitrato, allo scopo di censurare le decisioni di diniego dell’iscrizione, adottate dagli organi della FIGC sulla base della normativa federale vigente, ha attaccato la disciplina stessa, presupposta da tali decisioni, domandando l’annullamento delle norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici per la stagione 2005-2006.
2. Il Collegio non condivide le censure mosse dalla Ricorrente, che ritiene debbano essere rigettate per almeno tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, il Collegio rileva che la impugnazione, dedotta nell’epigrafe della Domanda di Arbitrato, non si è tradotta in specifiche censure della normativa federale presupposta dai provvedimenti federali di diniego dell’iscrizione della Rosetana al campionato di competenza, risultando, per ciò stessa, priva di oggetto, e dunque inammissibile.
In secondo luogo, il Collegio sottolinea che la normativa federale censurata dalla Ricorrente non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace.
In terzo luogo, e comunque, al Collegio arbitrale appare che la disciplina adottata dalla FIGC in tema di iscrizione ai campionati sia congrua attuazione del compito demandato alla federazione stessa dal legislatore nazionale. Infatti, la l. 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12 (“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 189/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”) risanamento finanziario, attraverso il pagamento dei debiti scaduti verso l’Erario, gli enti previdenziali, i tesserati e gli altri soggetti del sistema sportivo (ovvero, in alternativa, l’esistenza di un contenzioso non temerario relativo a tali debiti), nonché presupponendo precisi parametri di consistenza patrimoniale, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società professionistiche, ed in linea con parametri costituzionalmente orientati.
3. La Ricorrente censura quindi l’attività degli organi della FIGC, e la deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, sotto il profilo, articolato in più aspetti, della insufficienza della motivazione.
4. Il Collegio non condivide tali censure e ritiene che la legittimità delle decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto il profilo indicato.
In primo luogo, il Collegio rileva che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato.
In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a
legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento
(doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste.
5. La Ricorrente censura poi i provvedimenti di esclusione sotto ulteriori profili:
i. per aver violato l’art. 4 dello Statuto della Lega Professionisti Serie C, laddove questo, definito “norma principale”, richiede solo la prestazione di idonee garanzie fideiussorie, dirette ad assicurare il regolare svolgimento dei campionati e a garantire l’adempimento delle obbligazioni nascenti dall’associazione alla lega e dall’affiliazione alla FIGC, mentre i provvedimenti di esclusione, basati sul CU n. 189/A, contenente “normativa di dettaglio”, si sarebbero basati su ulteriori requisiti, non previsti dalla “norma principale”;
ii. per essere stati assunti senza il previo parere della Corte Federale della FIGC, cui “istituzionalmente” comporta la “funzione di lettura ed interpretazione delle norme regolamentari e statutarie”;
iii. per aver realizzato una disparità di trattamento rispetto ad altre società, che, al contrario della Ricorrente, avrebbero ottenuto l’iscrizione al campionato di competenza.
6. Il Collegio Arbitrale non condivide tale censure ed al riguardo di esse così osserva:
i. inconferente appare il richiamo all’art. 4 dello Statuto della Lega Professionisti Serie C. La disciplina in tema di iscrizione ai campionati di calcio professionistico trova infatti la propria base normativa nel già ricordato art. 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91, il quale, allo “scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi” prevede la sottoposizione delle società di calcio professionistico, “al fine di verificarne l’equilibrio finanziario”, “ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive …”. A tal riguardo l’art. 3.1 lett. g dello Statuto della FIGC specifica rientrare tra le funzioni della federazione “la determinazione dei criteri … di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica … dei requisiti economico-gestionali e di equilibri finanziario”. L’emanazione delle “norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche” è poi demandata al Consiglio Federale (art. 24.1 dello Statuto della FIGC). Tali norme si sono tradotte nelle previsioni del Titolo VI delle N.O.I.F. della FIGC (art. 77 ss.), e, in riferimento alla stagione 2005-2006, nel CU n. 189/A. In tale quadro, dunque, nessun rilievo può essere assegnato alle disciplina stabilita dallo Statuto della Lega Professionisti Serie C, cui non spetta dettare regole per l’iscrizione ai campionati (cfr. art. 3.2 e art. 7 dello Statuto
della FIGC): ed invero la disposizione citata dalla Ricorrente – comunque riconducibile alle previsioni stabilite dal CU n. 189/A in riferimento alle società di serie C – appare perseguire uno scopo diverso (e limitato) rispetto a quelli contemplati dalla normativa federale: ossia tutelare gli interessi degli altri associati alla Lega, e non garantire “l’equilibrio finanziario” delle società affiliate;
ii. in nessun modo può ritenersi violato il principio del “giusto procedimento” in relazione ad un’asserita mancata assunzione di un preventivo parere della Corte Federale della FIGC. A tal proposito si sottolinea come la disciplina in materia di iscrizione ai campionati in nessun punto preveda l’obbligatoria consultazione della Corte Federale. Né un obbligo a tal riguardo può essere desunto dalle regole generali relativa a competenze e funzioni dell’organo federale. Lo stesso art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, invocato dalla Ricorrente, prevede infatti la possibilità di instaurazione di un procedimento di fronte alla Corte solo ove “sia ravvisata” (in esito ad una valutazione di opportunità, compiuta dal Presidente Federale) la “necessità di un’interpretazione univoca” di una norma federale o statutaria e certamente non prevede che la Corte Federale sia adita tutte le volte che un organo federale debba applicare una norma e sussista un dubbio interpretativo sulla stessa;
iii. la censura di disparità di trattamento non appare sostanziata da ulteriori allegazioni, che precisino le altre situazioni in cui la FIGC avrebbe adottato provvedimenti (positivi) differenti da quello (negativo) assunto nei confronti della domanda di iscrizione al campionato proposta dalla Ricorrente. Impossibile dunque appare al Collegio svolgere qualunque osservazione sul punto. In ogni caso il Collegio sottolinea come la valutazione nel caso concreto dell’applicazione dei criteri stabiliti dalle norme federali in tema di ammissione ai campionati sia dirimente di ogni altra considerazione. Ove infatti si ritenesse che la Ricorrente non soddisfa i criteri per l’iscrizione al campionato di competenza, comunque non potrebbe annullarsi il provvedimento della FIGC che tale mancanza ha constatato e disporre l’iscrizione della Ricorrente, sul presupposto che in altri casi (assumendone la assoluta identità) la FIGC non ha correttamente applicato quelle disposizioni, pervenendo a risultati opposti: una siffatta valutazione, apparentemente “equa”, realizzerebbe solo una nuova violazione.
7. Ed invero, circa la sussistenza in capo alla Ricorrente dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, il Collegio arbitrale ritiene che, alla luce della documentazione in atti, la domanda della Ricorrente non possa essere accolta. La Rosetana non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale e pertanto legittimamente la FIGC ha respinto la domanda di iscrizione al campionato di competenza.
8. In particolare dagli atti emerge che la Ricorrente al 30 giugno 2005 era debitrice nei confronti dell’Erario per debiti scaduti al 31 marzo 2005 e non pagati, poiché entro tale data la Rosetana si era limitata a presentare un’istanza di dilazione del debito, in tal modo espressamente riconosciuto, su cui l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata. A tal riguardo il Collegio osserva che a nulla può valere il presunto formarsi di un atto di silenzio- assenso, trattandosi chiaramente di tipo di provvedimento sottratto all’applicazione di tale istituto; e che la mancata risposta dell’Ente entro il termine del 30 giugno 2005 stabilito dalle norme federali per la documentazione dell’insussistenza di debiti scaduti verso l’Erario
non possa essere addebitata ad una colpevole inerzia della pubblica amministrazione, atteso che la domanda di pagamento dilazionato ed in forma rateale è pervenuta all’Ente solo in data 15 giugno 2005, ossia nell’imminenza della scadenza del termine.
Allo stesso modo risulta che la Ricorrente al 30 giugno 2005 era debitrice nei confronti degli enti previdenziali per debiti scaduti al 31 marzo 2005 e non pagati. Con particolare riferimento poi al debito verso l’ENPALS, espressamente riconosciuto nell’istanza di dilazione presentata in data 24 giugno 2005, risulta addirittura il diniego dell’Ente ad una definizione con modalità agevolate. Ed invero nella comunicazione della Sede Compartimentale di Roma dell’ENPALS datata 6 luglio 2005, riversata in atti, l’Ente ha precisato che “non è possibile accogliere la … richiesta” di pagamento dilazionato e in forma rateale del debito contributivo riferito al periodo luglio 2003 – giugno 2005, “in quanto codesta Società [la Rosetana] non ha provveduto, nei modi e nei tempi, a rispettare la precedente rateazione concessa … per l’estinzione del debito contributivo relativamente al periodo luglio 2003 – giugno 2005”.
In riferimento a tali esposizioni (nei confronti dell’Erario e dell’ENPALS) non può poi ritenersi sussistente un contenzioso tale da giustificare (vuoi per la sospensione dei termini che esso avrebbe prodotto, vuoi per espressa previsione delle regole federali, che prevedono la pendenza di un contenzioso non temerario come alternativa rispetto alla soddisfazione dei debiti tributari e previdenziali) comunque l’ammissione della Rosetana al campionato di competenza: a tutto concedere (ed anche a prescindere dalla considerazione che la sussistenza di un contenzioso non è di per sé provocata dalla mera presentazione di un’istanza – o anche dal rigetto di questa), deve infatti sottolinearsi come semmai tale contenzioso riguardi solo l’ammissione a forme agevolate di pagamento, e non alla sussistenza di debiti, che anzi risulta pienamente ammessa.
9. Difettano dunque almeno due delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Resta pertanto assorbita ogni valutazione circa gli altri requisiti, la cui mancanza era stata accertata dagli organi tecnici federali, in particolare il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.
10. Le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito.
B. Sulle spese.
11. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, in rito e merito:
• rigetta la domanda della società istante Polisportiva Rosetana Calcio Srl;
• pone a carico della società Polisportiva Rosetana Calcio Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, compensando tra le parti gli onorari e le spese di difesa;
• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26
luglio 2005.
F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
F.to Avv. Guido Cecinelli
F.to Prof. Marcello Foschini
F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli
F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano